Il credito IVA è liberamente cedibile anche prima della dichiarazione annuale, contro le circolari dell’Agenzia (Cass. trib. 3718/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 3718 del 18 febbraio 2026 (R.G.N. 12016/2016) — Presidente Angelina-Maria Perrino, Relatore Lucio Luciotti.
Il principio di diritto
Il credito IVA è liberamente cedibile secondo le regole generali del codice civile (artt. 1260, 1264 e 1348 c.c.) anche quando sia futuro o non ancora esposto e chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale, purché alla data della cessione sussista il rapporto giuridico di base: le dichiarazioni fiscali non sono atti negoziali né titolo dell’obbligazione tributaria, ma esternazioni di scienza e giudizio. L’art. 5, comma 4-ter, del d.l. n. 70/1988 è una disposizione peculiare, riferita alla ripetibilità delle somme rimborsate anche presso il cessionario, inidonea a derogare la regola generale della libera cedibilità; la tesi restrittiva dell’incedibilità dei crediti IVA infrannuali, priva di fondamento normativo, deriva dalle circolari dell’Amministrazione.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate negava il rimborso di un credito IVA infrannuale — risultante dalla dichiarazione del secondo trimestre 2011 — ceduto con scrittura privata autenticata a un terzo e notificato all’Agenzia, sostenendo, sulla scorta di una propria circolare e di una risoluzione del 2006, che solo i crediti annuali, e non quelli infrannuali chiesti a rimborso, sono cedibili. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione regionale confermava, rigettando l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi.
La motivazione
Il primo motivo (motivazione apparente per relationem) è infondato: la sentenza d’appello può essere motivata per relationem purché dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma; qui la pronuncia riproduce testualmente la sentenza di primo grado, le censure dell’Ufficio e le controdeduzioni dell’appellata, così assolvendo l’obbligo motivazionale (Cass. n. 20883/2019; n. 9830/2024). Il terzo motivo è inammissibile perché investe un’affermazione — quella sui «due anni» — che non costituisce autonoma ratio decidendi.
Il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 5, comma 4-ter, del d.l. n. 70/1988, è infondato. Il credito IVA, anche futuro o non ancora esposto in dichiarazione, è liberamente cedibile secondo le regole civilistiche (artt. 1260, 1264, 1348 c.c.), purché sussista il rapporto giuridico di base: la cessione del credito futuro ha efficacia meramente obbligatoria finché il credito non viene a esistenza. La disposizione dell’art. 5, comma 4-ter, riferita alla ripetibilità delle somme anche presso il cessionario, non deroga alla regola generale, e il regime delle imposte dirette (art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973, d.m. n. 384/1997) non si applica all’IVA. La Corte dà continuità al proprio orientamento (Cass. n. 13027/2015; n. 27278/2019; n. 17466/2023), osservando che la tesi restrittiva risale a circolari dell’Agenzia prive di fondamento nelle norme primarie, e che la questione è comunque superata — pur non retroattivamente — dal d.l. n. 34/2019, che presuppone la legittimità della cessione anche del credito chiesto a rimborso in liquidazione trimestrale.
L’esito
La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e la condanna alle spese processuali (4.300,00 euro per compensi, oltre esborsi e accessori).
Implicazioni pratiche
Il contribuente titolare di un credito IVA può cederlo secondo le ordinarie regole civilistiche anche prima di averlo esposto e chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale: ciò che conta è l’esistenza del rapporto giuridico d’imposta, non la fonte dichiarativa, e la cessione del credito futuro produce dapprima effetti obbligatori, con trasferimento differito al momento in cui il credito viene a esistenza. La sentenza ridimensiona la prassi restrittiva fondata su circolari e risoluzioni dell’Agenzia, che non possono introdurre limiti alla cedibilità non previsti dalla legge. Restano ferme le garanzie e i controlli, inclusa la ripetibilità delle somme rimborsate anche presso il cessionario. Per le cessioni successive al d.l. n. 34/2019 il quadro è oggi espressamente chiarito dal legislatore.
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