Atti di intimazione che rideterminano le sanzioni dopo l’acquiescenza: sono atti impo-esattivi secondari e titolo esecutivo (Cass. trib. 3019/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 3019/2026, pubblicata l’11 febbraio 2026 (R.G.N. 10458/2024), camera di consiglio del 10 dicembre 2025 — Presidente Roberta Crucitti, Relatore Daniela Marconi.

Il principio di diritto

Gli atti di intimazione di pagamento che, dopo l’acquiescenza del contribuente all’avviso di accertamento, rideterminano gli importi dovuti applicando le sanzioni per il mancato pagamento delle rate (art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997, richiamato dall’art. 15) hanno natura di atti “impo-esattivi secondari” ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2010 e costituiscono titolo esecutivo per l’avvio della riscossione. Chi eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provarlo producendo la sentenza munita della certificazione di passaggio in giudicato (art. 124 disp. att. c.p.c.), salvo che la controparte ne ammetta esplicitamente la formazione.

Il fatto

Un contribuente aveva impugnato un avviso di intimazione di pagamento, deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo. Gli avvisi di accertamento originari, emessi ai sensi dell’art. 29 d.l. n. 78/2010, erano stati seguiti dall’acquiescenza del contribuente e, in seguito al mancato pagamento delle rate, da due atti di intimazione notificati nel 2015. I giudici tributari di merito avevano dato ragione al contribuente. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi; il contribuente non si è difeso.

La motivazione

In via preliminare la Corte esamina l’incidenza della definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”, art. 1, comma 231, legge n. 197/2022) cui il contribuente aveva aderito. Il perfezionamento della definizione, ai fini dell’estinzione del giudizio, si realizza con il versamento della prima o unica rata (art. 1, comma 236, legge n. 197/2022, come interpretato dall’art. 12-bis d.l. n. 84/2025); l’estinzione, però, è dichiarata dal giudice solo dietro produzione della dichiarazione di adesione, della comunicazione delle somme dovute e della documentazione attestante il pagamento della prima rata. Poiché tale documentazione non era stata prodotta, l’estinzione non può essere dichiarata e si procede all’esame del ricorso.

Con il primo motivo l’Agenzia sosteneva che i giudici avessero errato nel qualificare i due atti di intimazione del 2015 come atti impo-esattivi secondari, trattandosi — a suo dire — di mere comunicazioni di decadenza dal beneficio della rateazione. La censura è inammissibile per difetto di specificità nella parte relativa al travisamento della prova e comunque infondata: l’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2010 annovera fra gli atti impo-esattivi secondari anche le intimazioni che rideterminano gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti sanzionatori ex art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997, richiamato in tema di acquiescenza. Gli atti del 2015, che avevano applicato ex novo le sanzioni per il mancato pagamento delle somme dovute, hanno dunque natura di titolo esecutivo, come correttamente ritenuto dal giudice d’appello.

Con il secondo motivo l’Agenzia lamentava la mancata valutazione dell’efficacia di giudicato di una precedente sentenza. Anche questo motivo è infondato: chi eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di produrre la sentenza corredata della certificazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c., anche in caso di non contestazione, salvo esplicita ammissione della controparte (Cass. n. 36258 del 2023; Cass. n. 6868 del 2022). Nel caso, la sentenza era stata prodotta priva del certificato e la controparte era rimasta intimata: l’eccezione è quindi priva di supporto probatorio. Il ricorso è rigettato.

Implicazioni pratiche

La qualificazione dell’atto conta più del suo nome: un’intimazione che, a valle dell’acquiescenza, riliquida la pretesa applicando le sanzioni per la decadenza dalla rateazione è un atto impo-esattivo secondario e vale come titolo esecutivo autonomo. Chi la riceve deve impugnarla nei termini, senza confidare nella tesi della “mera comunicazione”.

In cassazione l’eccezione di giudicato esterno non si presume: va sempre provata con la sentenza munita della certificazione di passaggio in giudicato, tanto più quando la controparte resta intimata e non può quindi ammetterne la formazione.

Per chi aderisce alla rottamazione quater, il pagamento della prima rata perfeziona la definizione, ma l’estinzione del processo pendente richiede il deposito della documentazione (dichiarazione di adesione, comunicazione delle somme, prova del pagamento): in mancanza, il giudizio prosegue nel merito.

Dati identificativi omessi in conformità all’art. 52 d.lgs. 196/2003.

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