Riesame del diniego di assegnazione temporanea per gravi motivi di salute del familiare (TAR Puglia n. 41 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di un’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, l’Amministrazione è tenuta a valutare compiutamente le sopravvenute condizioni di salute del familiare del dipendente e le conseguenti ricadute sull’organizzazione familiare, anche quando queste siano state rappresentate solo in sede di osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il diniego che non prenda in considerazione tali elementi è assistito da fumus boni juris e va sospeso in sede cautelare, con conseguente riesame del provvedimento e trattenimento in servizio del ricorrente nella sede di assegnazione.

Il Fatto

Un ispettore della Polizia di Stato, in servizio fuori sede, presentava istanza di assegnazione temporanea presso la Questura di Bari ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, al fine di assistere la moglie le cui condizioni di salute risultavano progressivamente aggravatesi. L’Amministrazione, con decreto del 4 novembre 2025, respingeva l’istanza senza prendere in considerazione le sopravvenute condizioni di salute della coniuge del ricorrente e le relative ricadute sull’assetto familiare, pur essendo state queste rappresentate nelle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990.

Il ricorrente proponeva quindi ricorso dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’annullamento del diniego e l’accertamento del proprio diritto all’assegnazione temporanea, previa sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nella fase cautelare tipica dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che il ricorso fosse assistito dal prescritto fumus boni juris. Il Collegio ha rilevato che le motivazioni del diniego impugnato non contenevano alcuna valutazione delle sopravvenute condizioni di salute della moglie del ricorrente, né delle conseguenti ricadute sull’organizzazione familiare, nonostante tali circostanze fossero state rappresentate all’Amministrazione in sede di osservazioni ex art. 10-bis della l. n. 241/1990.

La mancata considerazione di elementi fattuali sopravvenuti e decisivi ai fini della valutazione dell’istanza di assegnazione temporanea ha configurato un vizio di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, tale da giustificare l’accoglimento della domanda cautelare.

Il Collegio ha pertanto disposto la sospensione del diniego ai fini del riesame, ordinando il trattenimento in servizio del ricorrente nella sede assegnata ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 254/1999, e ha fissato la pubblica udienza del 24 giugno 2026 per la trattazione del merito della controversia, con compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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