Concorso universitario, criteri valutativi generici e obbligo di motivazione rafforzata (TAR Sicilia n. 1176 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi per la chiamata dei professori universitari la commissione è tenuta a predeterminare criteri di valutazione né vaghi né generici, idonei a oggettivizzare la discrezionalità valutativa e a consentire ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito, individuando anche la possibile incidenza ponderale dei parametri. La mera riproduzione dei criteri già fissati nel bando non assolve l’onere quando gli oggetti di valutazione siano complessi ed eterogenei: in tal caso la motivazione rafforzata deve rendere intellegibile la correlazione tra oggetto di valutazione e giudizio espresso. L’obbligo si intensifica quanto minori sono le differenze emergenti dai giudizi individuali. La mancanza di un requisito di partecipazione correlato al limite di età non è ricavabile dalla previsione dell’incardinamento triennale, che opera sul piano successivo alla chiamata. L’annullamento dell’atto che definisce la fase concorsuale spiega effetto direttamente caducante sui provvedimenti di chiamata e presa di servizio.

Il Fatto

Una docente associata, abilitata alla prima fascia, impugna davanti al TAR Sicilia gli atti della procedura di chiamata per un posto di professore ordinario bandita dalla propria Università. La ricorrente era collocata in seconda posizione nella graduatoria interna di assegnazione dei posti; il candidato poi individuato come destinatario dell’eventuale chiamata si trovava in posizione deteriore.

La ricorrente deduce, con il primo motivo, che il candidato prescelto aveva compiuto il 70° anno di età e non avrebbe potuto svolgere alcuna attività didattica, con difetto di presupposto e sviamento di potere. Con il secondo e il terzo motivo contesta la mancata predeterminazione di criteri specifici e la motivazione del giudizio comparativo, con particolare riguardo a ricerca, pubblicazioni e didattica. Propone poi motivi aggiunti avverso la delibera di chiamata, l’approvazione della nomina e il decreto rettorale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la censura sull’età. L’art. 1, comma 17, legge n. 230/2005 fissa il limite massimo di età al termine dell’anno accademico nel quale si compie il settantesimo anno; gli atti di chiamata e nomina sono stati adottati prima di quel termine. Né un requisito di partecipazione correlato all’età è ricavabile dalla lex specialis o dal regolamento d’Ateneo. La previsione dell’incardinamento triennale attiene al momento successivo alla chiamata e non è costruita come norma preclusiva, dovendosi tutelare l’affidamento dei candidati.

Il Collegio ritiene invece fondati i motivi sui criteri e sulla motivazione. Il verbale della prima riunione si limita a duplicare, salvo varianti formali, i criteri dell’art. 6 del bando, senza segmentazione degli oggetti complessi di valutazione. I criteri devono essere idonei a consentire la ricostruzione dell’iter logico e a individuare l’incidenza ponderale dei parametri, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. VII, n. 223/2024.

Quanto all’attività di ricerca, la commissione ha valutato unitariamente ricerca e pubblicazioni, fondendo aspetti eterogenei senza un corredo argomentativo più articolato: non è evincibile il percorso logico del giudizio differenziato. Sulle pubblicazioni, resta incontestato il dato numerico dedotto dalla ricorrente, non contestato dalla parte costituita, con applicazione del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm.; gli stessi indici bibliometrici risultano più favorevoli alla ricorrente, il che imponeva un maggiore sforzo motivazionale.

Analogo difetto riguarda l’attività didattica: a fronte di competenze riconosciute di massimo rilievo per entrambi i candidati, una valutazione differenziata richiede un apparato argomentativo che spieghi perché le variegate attività meritino giudizi diversi, secondo il criterio di Cons. Stato, sez. VI, n. 5865/2017.

Il ricorso per motivi aggiunti è assorbito, essendo l’annullamento dell’atto conclusivo della fase concorsuale dotato di efficacia caducante sui provvedimenti successivi (richiamata Cons. Stato, sez. VI, n. 4068). Il TAR accoglie il ricorso introduttivo e annulla gli atti impugnati, ordinando una nuova valutazione da parte di commissione in diversa composizione, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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