Improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse (TAR Lazio n. 10319 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento della quota ridotta dovuta a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 34/2023, non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere nel giudizio di impugnazione avverso i provvedimenti di ripiano, qualora l’amministrazione regionale non abbia depositato in giudizio l’attestazione del tempestivo versamento, prevista dal comma 3 della medesima disposizione. In tale evenienza, il giudice amministrativo, conformemente al principio dispositivo, può dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., su domanda della parte ricorrente. Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, sia per la peculiarità delle questioni trattate sia per l’espressa previsione dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, nonché gli atti presupposti e consequenziali, concernenti il meccanismo del c.d. payback. Con tali provvedimenti, la ricorrente era stata chiamata a versare una quota di ripiano, pari a una somma di denaro, per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
In vista dell’udienza di discussione, la società ha depositato una memoria con la quale ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere o, comunque, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 34/2023, avendo provveduto al versamento della quota ridotta del payback prevista da tale norma in favore della Regione Veneto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato il dubbio sulla giurisdizione del giudice amministrativo, sollevato in udienza con avviso ex art. 73 c.p.a. Ad avviso del Collegio, l’espresso riferimento alla competenza del TAR Lazio contenuto nell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 risulta decisivo per superare detto dubbio, dovendosi ritenere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la disciplina dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 subordina la declaratoria di cessazione della materia del contendere alla produzione in giudizio, da parte dell’amministrazione regionale, di specifiche attestazioni del tempestivo versamento della quota ridotta. Tali attestazioni, nella fattispecie, non risultavano depositate nel fascicolo di causa, nonostante la Regione Veneto avesse riconosciuto l’intervenuto pagamento e affermato di averle comunicate al TAR con propria nota.
In difetto del deposito di tale attestazione, il Tribunale ha ritenuto di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, alla luce del principio dispositivo che governa il processo, ha valutato favorevolmente la domanda della ricorrente di dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, prendendo atto della circostanza e dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, richiamando sia il combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., sia le previsioni del citato art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023. Tale decisione è stata motivata dalla peculiarità delle questioni trattate e dall’andamento della vicenda processuale, che hanno giustificato il ricorso alle eccezionali ragioni previste dalla legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.