Il diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza si fonda su una motivazione attenuata (TAR Lazio n. 12427 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è atto di alta amministrazione e di amplissima discrezionalità, sindacabile solo nei ristretti limiti del controllo estrinseco e formale. Quando il diniego si fonda su accertamenti effettuati dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, l’obbligo motivazionale può essere assolto in forma “attenuata”, mediante formule sintetiche che richiamino ob relationem il contenuto degli atti riservati, senza disvelamento di notizie che potrebbero compromettere le attività di intelligence. L’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’ostensione in giudizio degli atti classificati, disposta con le cautele previste. Nella valutazione di integrazione del richiedente possono essere legittimamente considerati anche i comportamenti penalmente rilevanti dei familiari, in quanto sintomatici dell’integrazione del nucleo familiare. In materia di sicurezza della Repubblica, la prognosi di pericolosità non richiede il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma un attendibile grado di verosimiglianza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il diniego si fondava sugli esiti di attività informativa dalla quale emergevano elementi, riferiti al coniuge dell’istante, che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. In particolare, la moglie del ricorrente era stata tratta in arresto per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo ed era stata successivamente espulsa dal territorio nazionale.
Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, eccesso di potere, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e mancata valutazione degli aspetti favorevoli. Il Ministero si costituiva opponendosi al ricorso. Con ordinanza istruttoria dell’8 luglio 2025, il Collegio disponeva l’acquisizione della documentazione riservata, della quale poteva prendere visione il difensore del ricorrente, depositata in busta chiusa e sigillata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure prospettate e adeguatamente motivato il diniego impugnato. Il Collegio ha innanzitutto ribadito la natura squisitamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza, configurandolo come atto di alta amministrazione condizionato dall’esistenza di un interesse pubblico e dallo status illesae dignitatis del richiedente, la cui valutazione è sindacabile solo nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, il Collegio ha rilevato che l’obbligo esplicativo può essere adeguatamente calibrato in funzione della delicatezza degli interessi coinvolti. In presenza di atti istruttori classificati come riservati, il richiamo ob relationem al loro contenuto soddisfa le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre i diritti di difesa restano garantiti dall’eventuale ostensione in giudizio con le cautele previste, come avvenuto nel caso di specie.
Il TAR ha inoltre confermato la legittimità della valutazione estesa al nucleo familiare, considerando che i comportamenti penalmente rilevanti dei congiunti sono sintomatici del livello di integrazione della famiglia nel contesto sociale. In tale ottica, la ponderazione delle condotte contestate al coniuge, a prescindere dagli esiti sul piano penale, non è censurabile.
Con specifico riferimento ai motivi di sicurezza, il Collegio ha evidenziato che gli accertamenti degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato provengono da fonte ufficiale e istituzionale, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare. La natura altamente discrezionale del provvedimento e il carattere tendenzialmente irrevocabile della concessione giustificano l’anticipazione della soglia di prevenzione, fondata su una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, che non richiede il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Le spese di lite sono state eccezionalmente compensate.
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Nota della Redazione
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