Liquidazione del gratuito patrocinio dopo annullamento per difetto di motivazione (TAR Puglia n. 117 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di gratuito patrocinio, il decreto di liquidazione del compenso al difensore, ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, deve essere parametrato ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, oggi costituiti dai parametri forensi di cui all’art. 13, comma 6, legge n. 247/2012. L’importo liquidato è determinato tenendo conto dell’impegno professionale richiesto e dell’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte difesa. L’accoglimento del ricorso per mere ragioni di difetto di motivazione e carenza istruttoria dell’atto impugnato costituisce un dato rilevante nella quantificazione dell’onorario, che non può essere determinato in misura piena ma deve essere congruamente ridotto rispetto al valore della controversia.
Il Fatto
La Questura di Foggia aveva respinto la richiesta di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, dichiarandola inammissibile. Avverso tale provvedimento, notificato a settembre 2023, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto impugnato. Il giudizio si concludeva con la sentenza della Sezione del 26 gennaio 2026, n. 92, che accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento dell’Amministrazione. Il difensore, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio con decreto della Commissione del 26 novembre 2025, presentava istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta nel giudizio, comprensiva della fase cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato che la domanda di liquidazione fosse fondata, rilevando come l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dalla Commissione, dovesse ritenersi confermata dall’esito favorevole del giudizio.
Nel merito della quantificazione, il TAR ha richiamato l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, precisando che tali valori vanno oggi individuati nei cd. parametri forensi di cui all’art. 13, comma 6, legge n. 247/2012. Il Collegio ha quindi valorizzato il criterio dell’impegno professionale, da valutarsi in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Un passaggio centrale della motivazione riguarda la natura dell’accoglimento del ricorso: l’annullamento del provvedimento impugnato è stato disposto per mero difetto di motivazione e carenza istruttoria, circostanza che ha orientato il Collegio verso una liquidazione contenuta, ritenuta congrua in complessivi € 1.200,00 per l’intero grado di giudizio, comprensivi della fase cautelare. La somma è stata liquidata in modo onnicomprensivo, senza distinzione analitica tra onorari, diritti e spese.
Il decreto ha infine precisato che restano fermi i poteri di revoca dell’ammissione di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115/2002 e gli accertamenti del preposto ufficio finanziario ex art. 127 del medesimo decreto, confermando la natura provvisoria della liquidazione e la possibilità di un successivo controllo sulla sussistenza dei presupposti per il beneficio.
Nota della Redazione
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