Accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento sulla convocazione per il contratto di soggiorno (TAR Lombardia n. 3406 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata conclusione del procedimento di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, a fronte di una modifica soggettiva del datore di lavoro che impone un riesame, configura silenzio-inadempimento illegittimo. L’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere espressamente entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, mediante convocazione delle parti o emanazione di un provvedimento conclusivo. La nomina del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. va invece respinta quando l’attività amministrativa richiesta sia ordinaria e priva di profili di complessità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva richiesto la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La Prefettura aveva inizialmente fissato la convocazione per il giorno 20 novembre 2024 presso lo Sportello Unico, ma la procedura si era interrotta a causa del subentro di un nuovo rappresentante legale del datore di lavoro. L’Amministrazione aveva quindi avviato un nuovo procedimento finalizzato al rilascio di un nuovo nulla osta, sostenendo che fosse necessario riesaminare la posizione alla luce della sopravvenuta modifica normativa introdotta dal d.l. n. 145/2024.
Il ricorrente, rimasto privo di riscontro, ha adito il TAR Lombardia per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando che, a prescindere dall’invocata modifica del quadro normativo e dalla necessità di rilasciare un nuovo nulla osta, risultavano ampiamente decorsi i termini per la conclusione del procedimento. L’Amministrazione non poteva pertanto rimanere inerte, dovendo giungere a una definizione espressa della vicenda.
Il Collegio ha quindi ordinato alla Prefettura di provvedere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, alla convocazione del ricorrente per la stipula del contratto di soggiorno o, in subordine, all’emanazione di un provvedimento espresso di conclusione del procedimento, al fine di riesaminare la posizione ovvero confermare i motivi ostativi al rilascio del nulla osta.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Tribunale l’ha respinta, trattandosi di un’attività amministrativa ordinaria, priva di profili di complessità che giustificassero l’intervento sostitutivo. Le spese di lite sono state interamente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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