Sei scatti stipendiali nel TFS per la Polizia Penitenziaria collocata a riposo a domanda (TAR Abruzzo n. 486 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di “forze di polizia” di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è ampia e ricomprende anche il Corpo di Polizia Penitenziaria, sulla base del richiamo all’art. 16 della legge n. 121/1981. La disciplina di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, operando esclusivamente ai fini della base pensionabile. La mancata osservanza del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non comporta alcuna conseguenza decadenziale. Spetta pertanto il beneficio dei sei scatti stipendiali al personale delle Forze di Polizia cessato dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio.
Il Fatto
I ricorrenti, ex dipendenti del Ministero della Giustizia appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, erano cessati dal servizio a seguito di collocamento a riposo a domanda, dopo aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti. In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio da parte dell’INPS, la base di calcolo non aveva incluso la maggiorazione dei sei scatti stipendiali. Dopo un’inutile diffida, gli interessati avevano proposto ricorso per ottenere la riliquidazione del beneficio. L’ente previdenziale non si era costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, condividendo l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda con i requisiti indicati. Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è stata intesa in senso ampio, includendo la Polizia Penitenziaria, in ragione della funzione estensiva del decreto e del richiamo all’art. 16 della legge n. 121/1981.
Il Collegio ha poi respinto l’argomento basato sull’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, precisando che tale disposizione riguarda solo il calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Per la cessazione a domanda, il comma 2 dell’art. 6-bis richiede il solo possesso dei requisiti di età e contribuzione, senza oneri decadenziali legati al termine di presentazione dell’istanza.
Il termine del 30 giugno, infatti, non è qualificato come perentorio e la sua inosservanza non produce decadenza, essendo funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo. La sentenza ha quindi affermato il diritto al computo dei sei scatti nella base per il calcolo del trattamento di fine servizio, compensando le spese per la peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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