Incombenze istruttorie in materia di idoneità al servizio militare (TAR Puglia n. 111 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, il giudice, ai sensi degli artt. 65 e 66 cod. proc. amm., può disporre incombenti istruttori al fine di acquisire elementi necessari per la decisione dell’istanza cautelare. L’ordine di esibizione di atti finali di un procedimento di revisione del giudizio di idoneità al servizio militare, avviato dall’interessato, costituisce adempimento preliminare volto ad assicurare la sollecita conclusione del procedimento medesimo. L’Amministrazione e la competente Commissione medica sono tenute a ottemperare all’ordine del giudice entro il termine fissato, con riserva di segnalazione della mancata ottemperanza nelle sedi opportune.

Il Fatto

L’istante, allievo carabiniere, aveva impugnato la determinazione con cui era stata disposta la sua esclusione dal corso formativo e il proscioglimento dalla ferma quadriennale, a seguito del giudizio di permanente non idoneità al servizio militare espresso dalla Commissione medica ospedaliera. Il ricorrente aveva altresì avviato un procedimento di revisione del giudizio di idoneità, chiedendo tutela cautelare avverso gli atti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, esaminata l’istanza cautelare, ha ritenuto necessario acquisire elementi conoscitivi essenziali ai fini del decidere. In particolare, ha evidenziato l’esigenza che si concluda nel più breve tempo possibile il procedimento di revisione del giudizio di idoneità avviato dal ricorrente, procedimento i cui esiti finali risultavano potenzialmente decisivi per la valutazione della fondatezza delle doglianze prospettate.

Conseguentemente, il Collegio ha disposto un ordine istruttorio volto all’acquisizione al fascicolo di causa degli atti finali del suddetto procedimento, assegnando all’Amministrazione e alla competente Commissione medica il termine di dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per provvedere. Il Tribunale ha altresì precisato la possibilità di segnalare la mancata tempestiva ottemperanza all’ordine del giudice nelle sedi opportune.

Infine, il Collegio ha fissato l’udienza di discussione dell’istanza cautelare in camera di consiglio, disponendo l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla privacy.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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