Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso per rinuncia all’incarico (TAR Puglia n. 112 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non aver più interesse al ricorso, successiva alla notifica del gravame e alla costituzione dell’amministrazione intimata, determina il sopravvenuto difetto di interesse e impone al giudice amministrativo di pronunciare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia di improcedibilità non richiede l’accertamento nel merito della fondatezza delle censure dedotte, essendo assorbita dalla cessazione della materia del contendere. Le spese di lite possono essere integralmente compensate quando la peculiarità del caso di specie e la complessità in fatto della controversia giustifichino la deroga al criterio della soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente medico in servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale di Bari, ha impugnato l’avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico di sostituzione di Direttore di Struttura Complessa “Cardiologia P.O. Monopoli”, pubblicato sull’Albo Pretorio Online dell’ASL in data 23 settembre 2025. L’atto impugnato prevedeva che la procedura venisse espletata nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al d.P.R. n. 484/1997 per l’affidamento definitivo dell’incarico di struttura complessa. L’ASL di Bari si è costituita in giudizio, mentre gli altri controinteressati non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preso atto della nota depositata in data 25 gennaio 2026, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione, intervenuta nel corso del giudizio e prima della decisione, ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Il Collegio ha osservato che la rinuncia all’interesse alla prosecuzione del giudizio — manifestata espressamente dalla parte ricorrente — priva il processo del suo oggetto sostanziale e rende inutile l’esame nel merito delle censure proposte avverso l’avviso di selezione. La decisione di improcedibilità prescinde, quindi, dalla verifica della fondatezza o meno delle doglianze originariamente dedotte, dovendo il giudice limitarsi a riscontrare la sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la integrale compensazione, valorizzando la peculiarità del caso concreto e la complessità in fatto della controversia. Nessuna statuizione è stata assunta nei confronti dei controinteressati non costituiti, restando la pronuncia limitata al rapporto processuale tra ricorrente e amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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