Coltivazione di alga spirulina in ciclo chiuso: natura agricola e reiezione della cautela (TAR Puglia n. 39 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attività di coltivazione di alga spirulina in ciclo chiuso, realizzata in ambiente artificiale controllato senza effettiva trasformazione del prodotto in un bene differente e nuovo, mantiene intatto il nesso funzionale con l’ambiente acquatico naturale e conserva la relazione tra l’imprenditore e il ciclo biologico di riferimento. Tale attività non perde la propria natura agricola per il solo fatto di svolgersi con modalità produttive tecnologicamente avanzate, atteso che il presupposto indefettibile della qualificazione agricola risiede nel legame funzionale con il ciclo biologico, non già nelle tecniche impiegate. Ne consegue che la domanda cautelare di sospensione del diniego di accesso a un beneficio riservato alle iniziative agricole è priva di fumus boni juris laddove l’iniziativa imprenditoriale descritta corrisponda effettivamente a una attività agricola. La questione, per la sua novità e peculiarità tecnica, esige l’approfondimento tipico della fase di merito.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la comunicazione di esito negativo adottata da Invitalia S.p.A. nell’ambito della misura pubblica “Nuove Imprese a Tasso Zero”, relativa alla domanda di finanziamento per un progetto di coltivazione di alga spirulina. Il diniego, preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, si fondava sulla qualificazione dell’iniziativa come non riconducibile all’attività agricola, in ragione delle peculiari modalità produttive descritte: un ciclo chiuso in ambiente artificiale controllato, privo di una effettiva trasformazione del prodotto in un bene differente e nuovo.

La ricorrente chiedeva, oltre all’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto all’ammissione al beneficio e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. Avverso il diniego proponeva altresì domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento, insistendo sulla natura agricola dell’attività di coltivazione della microalga.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, investito della domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto l’istanza non suscettibile di positivo apprezzamento, escludendo la sussistenza del presupposto del fumus boni juris. Il Collegio ha osservato che le specifiche modalità produttive descritte dalla stessa ricorrente — ciclo chiuso in ambiente artificiale controllato — non valgono a recidere quel nesso funzionale con l’ambiente acquatico naturale che costituisce il presupposto indefettibile dell’attività agricola. In particolare, l’assenza di un’attività di effettiva trasformazione del prodotto “alga spirulina” in un prodotto differente e nuovo mantiene intatta la relazione tra l’imprenditore e il ciclo biologico di riferimento: ciò che rileva, ai fini della qualificazione, è il legame ontologico con il processo biologico, non il grado di artificiosità dell’ambiente di coltivazione.

La fattispecie presenta profili di indubbia peculiarità: la coltivazione di microalghe in ambiente controllato costituisce una frontiera produttiva sulla quale la giurisprudenza amministrativa non ha ancora avuto modo di esprimersi compiutamente. Il Collegio, pur negando la tutela cautelare, ha ritenuto la questione meritevole dell’approfondimento tipico della fase di merito, invitando sin d’ora le parti a fornire elementi ulteriori di allegazione e di prova circa la natura “industriale” od “agricola” dell’attività che si vorrebbe porre in essere. L’invito testimonia la consapevolezza del giudice circa la necessità di una istruttoria più penetrante, in considerazione della novità della questione e delle sue implicazioni sul piano del diritto amministrativo sostanziale.

Conseguentemente, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese di lite in ragione della peculiarità e novità della questione trattata. La reiezione è fondata sulla valutazione, allo stato degli atti, dell’insussistenza del fumus, mentre il periculum non è stato oggetto di autonoma disamina.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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