Difetto di giurisdizione del TAR sull’iscrizione all’albo dei logopedisti (TAR Calabria n. 66 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’iscrizione agli albi delle professioni sanitarie, e in particolare il rigetto della domanda di iscrizione deliberato dal Consiglio direttivo di un Ordine professionale, sono riservate alla giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Tale Commissione costituisce organo di giurisdizione speciale, istituito anteriormente alla Costituzione ai sensi del d.lgs. C.P.S. n. 233 del 1946, la cui decisione è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con la possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice fornito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, in servizio presso una struttura sanitaria pubblica, è titolare di un attestato di Terapista della Riabilitazione Logopedista conseguito nel 1986 all’esito di un corso triennale di specializzazione autorizzato dalla Regione. Su tale titolo ha chiesto l’iscrizione all’Albo dei Logopedisti tenuto dall’Ordine professionale competente.
Con delibera del Consiglio direttivo, adottata su parere di non conformità della Commissione di Albo, la domanda è stata rigettata. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omissione del preavviso di rigetto, il difetto di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990 e la violazione della disciplina sul riconoscimento dei titoli. L’Ordine si è costituito resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, con ordinanza istruttoria, un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione, assegnando alle parti termine per memorie. Entrambe le parti, nel prendere posizione, hanno concordato nel richiamare la competenza della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie quale organo di giurisdizione speciale.
Il percorso argomentativo muove dal quadro normativo. L’art. 3 del d.lgs. C.P.S. n. 233 del 1946 attribuisce al Consiglio direttivo il compito di iscrivere i professionisti all’albo e alle Commissioni di albo quello di proporne l’iscrizione; il medesimo articolo ammette espressamente il ricorso alla Commissione centrale contro i provvedimenti in materia. L’art. 9 del d.P.R. n. 221/1950 conferma che avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione l’interessato può ricorrere alla Commissione centrale, che decide nel merito.
Sul piano giurisprudenziale il Collegio richiama la costante giurisprudenza di legittimità, che qualifica la Commissione come organo giurisdizionale speciale la cui decisione è soggetta a ricorso straordinario per cassazione. Analogo indirizzo è espresso dalla giurisprudenza amministrativa, che esclude la giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione dei provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione all’albo.
La Corte costituzionale, a sua volta, ha confermato la natura giurisdizionale della fase svolta davanti alla Commissione centrale, con l’osservanza delle garanzie del giusto processo. L’organo, istituito prima della Costituzione, sopravvive al divieto di nuove giurisdizioni speciali in forza della disciplina transitoria.
Poiché nel caso di specie vengono in rilievo valutazioni vincolate e non discrezionali, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Il processo potrà essere riproposto davanti alla Commissione centrale con salvezza degli effetti processuali e sostanziali ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono compensate in ragione della pronuncia di rito.
Nota della Redazione
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