Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 3351 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso, introduttivo e per motivi aggiunti, per difetto sopravvenuto della condizione dell’azione. La declaratoria di improcedibilità non è una decisione di merito e preclude ogni valutazione sulla fondatezza dei motivi. La definizione in rito della controversia, unitamente alla richiesta di parte e alla mancata opposizione delle altre parti costituite, integra giusti motivi di compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato bandita da un’università, chiedendo l’annullamento del decreto di approvazione degli atti della commissione esaminatrice, dei verbali della commissione, dei decreti rettorali di nomina e di bando, nonché l’accertamento del proprio diritto a risultare vincitore.
Con ricorso per motivi aggiunti ha reiterato le censure già articolate. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, chiedendo la compensazione delle spese. All’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata in atti, con cui la parte ricorrente ha formalmente dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia e ha chiesto la compensazione delle spese di lite, senza che le altre parti costituite si siano opposte.
La questione giuridica attiene alla condizione dell’azione: la sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere, sopraggiunta in corso di causa, rende priva di utilità la pronuncia sul merito e impone una decisione di rito. Il giudice non è chiamato a sindacare la fondatezza dei motivi, ma soltanto a constatare che è venuta meno la ragione dell’intervento giurisdizionale invocato.
Il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibili tanto il ricorso introduttivo quanto il ricorso per motivi aggiunti, seguendo la regola già affermata in giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse determina il venir meno della condizione dell’azione e chiude il processo con pronuncia di rito.
Su un piano distinto si colloca la regolamentazione delle spese. Il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale, valorizzando due elementi convergenti: la definizione della controversia in rito, non accompagnata da un accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, e la richiesta esplicita della parte ricorrente, alla quale le altre parti non si sono opposte.
La decisione non affronta nel merito le censure di violazione della legge n. 240/2010 e del d.m. n. 856 del 16.11.2020, né la regolarità dei lavori della commissione. La pronuncia si esaurisce sul piano processuale, con la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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