Sospensione sine die del procedimento autorizzativo per impianti di telefonia mobile (TAR Puglia n. 32 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la sospensione sine die del procedimento autorizzativo per l’installazione di impianti di telefonia mobile disposta dal Comune in attesa dell’aggiornamento del regolamento locale di localizzazione. La mancata approvazione della nuova disciplina regolamentare non impedisce in senso assoluto la conclusione del procedimento, ove la vigente legislazione nazionale e regionale di settore consenta comunque la decisione sull’istanza. La sospensione dell’efficacia degli atti impugnati consegue al fumus boni juris della illegittimità dell’esercizio del potere di arresto procedimentale e al periculum in mora derivante dall’indefinita protrazione dei tempi procedimentali.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, aveva avviato un procedimento autorizzativo per l’installazione di impianti di telefonia mobile nel territorio comunale. L’Amministrazione, con il provvedimento impugnato, ha disposto la sospensione del procedimento, ritenendo necessario attendere l’approvazione del nuovo regolamento comunale per la localizzazione degli impianti, il cui termine di adozione era rimasto, tuttavia, indefinito. Avverso tale arresto procedimentale e l’atto di indirizzo deliberato dalla Giunta, la società ha proposto ricorso, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione sembra aver esercitato un illegittimo potere di sospensione sine die del procedimento autorizzativo, essendo rimasto indefinito il termine di approvazione del nuovo regolamento locale di disciplina della localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
Il Tribunale ha quindi evidenziato come la mancata approvazione della nuova disciplina regolamentare non impedisca, allo stato, in senso assoluto la conclusione del procedimento, alla luce della vigente legislazione nazionale e regionale di settore. Tale circostanza priva di fondamento la determinazione comunale di arrestare il procedimento in attesa di un evento futuro e incerto, configurando un’ipotesi di illegittimità dell’atto per eccesso di potere e violazione dei termini procedimentali.
Alla luce della sussistenza del fumus boni juris e del pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla protrazione indefinita del procedimento, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia degli atti impugnati e fissando l’udienza pubblica di merito.
Nota della Redazione
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