Soccorso istruttorio: il termine fissato dalla stazione appaltante è ordinatorio se inferiore al massimo di dieci giorni (TAR Puglia n. 104 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di soccorso istruttorio nelle procedure di gara disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023, il termine assegnato dalla stazione appaltante per l’integrazione documentale ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che il suo superamento non può determinare l’esclusione del concorrente ove l’adempimento sia comunque perfezionato entro il termine massimo di dieci giorni previsto dall’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. L’esclusione dalla gara per violazione del termine di soccorso istruttorio è ammessa solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, ossia per il soccorso integrativo e sanante di cui all’art. 101, comma 1, lett. a) e b), del medesimo decreto. Il principio di tassatività delle cause di esclusione e il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 impongono di privilegiare l’interpretazione che consenta la più ampia partecipazione alla gara, sanzionando solo lo sforamento del termine legale massimo.
Il Fatto
Il Comune di Cerignola, tramite la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, indiceva una gara telematica per l’affidamento di un appalto integrato per la realizzazione di un auditorium multifunzionale, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In data 26 agosto 2025, la stazione appaltante pubblicava un avviso di sospensione della gara, chiedendo ai concorrenti ammessi con riserva di integrare la documentazione già esibita. Con successiva comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c., veniva assegnato al Consorzio ricorrente il termine per il deposito della documentazione integrativa entro le ore 10:00 del giorno 2 settembre 2025. Il Consorzio, tuttavia, trasmetteva la documentazione richiesta solo nella serata del medesimo giorno, adducendo problemi di rete, e veniva pertanto escluso dalla procedura.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune, rilevando che la mancata impugnazione del successivo provvedimento della C.U.C. non integra acquiescenza, atteso che il ricorso mirava a contestare la violazione del termine di legge per disporre l’esclusione.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, richiamando la distinzione tra le diverse tipologie di soccorso istruttorio previste dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Secondo la giurisprudenza amministrativa, l’esclusione dalla gara è ammessa solo per il soccorso integrativo e sanante di cui al comma 1, lett. a) e b), mentre per il soccorso istruttorio in senso stretto di cui al comma 3 manca un’espressa previsione normativa che legittimi l’esclusione in caso di superamento del termine.
La Corte ha quindi affermato che il termine indicato dalla stazione appaltante per l’integrazione documentale ha natura ordinatoria e non perentoria, ove contenuto nel termine massimo di dieci giorni previsto dalla legge. Tale conclusione si fonda sul principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, che rende intollerabile solo lo sforamento del termine legale massimo, ritenuto dal legislatore compatibile con le esigenze di speditezza e tempestività della gara.
Il Collegio ha inoltre criticato l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare, rilevando che l’obiettivo di accelerazione procedimentale sarebbe stato comunque raggiunto qualora l’integrazione fosse avvenuta prima della scadenza del termine legale di dieci giorni, e non solo entro il più breve termine fissato dall’Amministrazione. È stato pertanto accolto il ricorso, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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