Soccorso istruttorio ammesso per comprovare capacità finanziaria dopo preavviso di rigetto (TAR Sicilia n. 965 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per l’accesso ad agevolazioni pubbliche, il requisito di capacità finanziaria può essere comprovato con la documentazione prodotta dall’istante in riscontro al preavviso di rigetto, purché essa attesti il possesso del requisito alla data di presentazione della domanda. L’onere di allegazione contestuale previsto dall’avviso pubblico non è sanzionato a pena di esclusione quando la lex specialis riservi espressamente all’amministrazione il potere di soccorso istruttorio in ogni fase dell’istruttoria. Il termine assegnato per le osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è perentorio e la sua inosservanza non preclude la valutazione della documentazione integrativa. Il principio di autoresponsabilità non è invocabile per escludere il soccorso istruttorio quando lo stesso avviso ne ammetta l’attivazione anche d’ufficio.

Il Fatto

Una società di ristorazione ha presentato domanda di ammissione alla misura agevolativa regionale “Fare Impresa in Sicilia – FAInSicilia”, per un investimento superiore a duecentomila euro e un contributo a fondo perduto richiesto di poco superiore ai centomila euro. Il soggetto gestore ha inviato un preavviso di rigetto, rilevando che la quota di cofinanziamento privato non risultava coperta integralmente: l’attestazione bancaria allegata garantiva un finanziamento di cinquantamila euro, a fronte di una quota di cofinanziamento più elevata.

La società ha replicato nei termini, allegando fatture, bonifici ed estratto conto attestanti versamenti della socia effettuati nei giorni immediatamente precedenti la presentazione della domanda. L’amministrazione ha comunque dichiarato inammissibile la domanda, sul presupposto della tardività della documentazione integrativa. La ricorrente ha impugnato il provvedimento, ottenendo in sede cautelare l’ammissione con riserva alla fase valutativa. N medio tempore, il contributo è stato concesso subordinatamente all’esito del giudizio di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso la cessazione della materia del contendere: la concessione del contributo è stata espressamente subordinata dal decreto di rettifica al buon esito del giudizio di merito, con la conseguenza che l’interesse della ricorrente resta intatto.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la disciplina dell’avviso. Il punto 5.2 impone il possesso di idonea capacità finanziaria a pena di inammissibilità dell’istanza. Il punto 8.3 richiede che la quota di cofinanziamento sia comprovata con idonea documentazione “contestualmente” alla domanda, ma non collega a tale adempimento alcuna sanzione di esclusione. Questa asimmetria è decisiva: solo il possesso del requisito è sanzionato, non il momento della sua dimostrazione.

Il Collegio ha poi valorizzato il punto 12.1 dell’avviso, che nel prevedere l’irricevibilità dell’istanza in caso di esito negativo dei controlli fa salva la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il contraddittorio procedimentale consente dunque all’istante di dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità, tra cui quello del punto 5.2, mediante osservazioni corredate da documenti.

Quanto al termine assegnato per le controdeduzioni, il Tribunale ha osservato che esso non è qualificato come perentorio dalla norma generale e che l’amministrazione non ha attivato il modulo del punto 12.3, che avrebbe consentito di richiedere integrazioni con termine perentorio di quindici giorni. La produzione del 21 novembre 2024 non assume quindi carattere preclusivo.

Il Collegio ha infine affrontato il principio di autoresponsabilità, richiamato dalle difese pubbliche con il supporto di precedenti del Consiglio di Stato e di altri TAR. Pur riconoscendone la portata nelle procedure comparative e di massa, ha rilevato che nel caso concreto è la stessa lex specialis ad ammettere il soccorso istruttorio in qualunque fase dell’istruttoria, anche d’ufficio. La documentazione, pur prodotta tardivamente, era idonea a dimostrare il possesso del requisito alla data della domanda. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del decreto di inammissibilità e condanna solidale delle resistenti alle spese, liquidate in quattromila euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *