Il rigetto della SCIA in sanatoria deve essere preceduto dal preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990 (TAR Lombardia n. 2886 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti ad istanza di parte che si concludono con un provvedimento espresso, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina l’illegittimità del provvedimento di rigetto, non sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990. Il preavviso di rigetto è altresì necessario nel procedimento di sanatoria edilizia di cui all’art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, che si conclude con un provvedimento espresso dell’amministrazione, con applicazione e quantificazione della sanzione pecuniaria da parte del responsabile del procedimento. L’annullamento del diniego per vizio procedimentale comporta la riedizione del potere, restando sospesa l’efficacia dell’ordinanza di demolizione sino alla nuova determinazione sull’istanza di sanatoria.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile ad uso abitazione impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, contestando la qualificazione degli interventi realizzati e prospettandone la natura di ristrutturazione edilizia o di manutenzione straordinaria.
Successivamente, il ricorrente presentava una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, versando l’oblazione, ma il Comune rigettava l’istanza con provvedimento espresso, senza aver prima comunicato i motivi ostativi. Tale diniego veniva impugnato con ricorso per motivi aggiunti, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato prioritariamente il ricorso per motivi aggiunti, in ragione della sua potenziale capacità satisfattiva. Ha ritenuto fondata l’assorbente censura relativa alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, rilevando come questa abbia precluso al privato la possibilità di presentare osservazioni e di tentare di superare gli ostacoli all’accoglimento dell’istanza.
Il Collegio ha richiamato il dato normativo dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione, nei procedimenti a istanza di parte, di comunicare i motivi che ostano all’accoglimento prima dell’adozione del provvedimento negativo. Ha valorizzato la funzione partecipativa dell’istituto, nonché la giurisprudenza che ne esclude la sanatoria ex art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, trattandosi di scelta legislativa non emendabile dall’interprete.
Con specifico riferimento alla SCIA in sanatoria di cui all’art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, il Tribunale ha evidenziato che tale procedimento, a differenza di quello di cui all’art. 36 del medesimo decreto, non si conclude per silentium ma richiede un provvedimento espresso, con applicazione e determinazione della sanzione pecuniaria da parte del responsabile del procedimento. Da ciò discende l’applicabilità del preavviso di rigetto, in coerenza con la natura necessariamente valutativa della sanatoria di opere già realizzate.
L’omissione della comunicazione ha quindi invalidato il diniego impugnato, tanto più che il provvedimento indicava profili di irregolarità mai prospettati in precedenza e, quindi, mai sottoposti al contraddittorio procedimentale. Il Collegio ha pertanto annullato il diniego, assorbite le restanti censure, e ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, atteso che la questione dell’abusività delle opere dovrà essere riesaminata dal Comune all’esito della riedizione del potere.
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Nota della Redazione
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