Illegittima avocazione della verifica di anomalia dell’offerta da parte del dirigente (TAR Puglia n. 33 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di avocazione di un affare e quello di sostituzione dell’organo competente a trattarlo sono esercitabili esclusivamente in presenza di una relazione di gerarchia all’interno dell’organizzazione degli uffici pubblici, e non già in presenza di una diversa relazione di direzione o coordinamento. Tali poteri richiedono comunque una preventiva diffida ad adempiere e non possono essere esercitati in assenza di una inerzia qualificata del soggetto sostituito, non configurabile quando il termine per la conclusione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non abbia natura perentoria. È illegittima l’esclusione disposta all’esito di una verifica dell’anomalia conclusa dal dirigente che si sia illegittimamente sostituito al responsabile unico di progetto.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla procedura di gara, indetta dal Comune ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della gestione dell’Ufficio di Info Point Turistico. All’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, avviato ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, la ricorrente veniva esclusa dalla gara con determina dirigenziale del 10.12.2025. La concorrente impugnava l’esclusione, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità dell’avocazione da parte del dirigente dell’Area amministrativa della conclusione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, con conseguente sostituzione del responsabile unico di progetto, nonché i vizi propri della verifica così condotta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto fondate le censure relative all’esercizio del potere di avocazione da parte del dirigente. Ha osservato che il potere di avocare a sé un affare e quello di sostituirsi all’organo competente si correlano esclusivamente alla relazione di gerarchia esistente all’interno dell’organizzazione degli uffici pubblici. Tale potere non può invece essere legittimamente esercitato quando tra il dirigente e il RUP intercorra una diversa relazione, di direzione o di coordinamento, come risultava nella specie dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell’ente locale, in particolare dall’art. 23.

Il Collegio ha inoltre precisato che, a prescindere dalla natura del rapporto, i poteri di avocazione e sostituzione richiedono comunque una adeguata procedimentalizzazione, concretizzandosi in una preventiva diffida all’organo originariamente competente ad adempiere. Nel caso di specie, tale diffida non era stata posta in essere e non poteva del resto configurarsi una inerzia qualificata del RUP, anche in ragione della natura non perentoria del termine di conclusione della verifica di anomalia dell’offerta.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che l’esclusione disposta nei confronti della ricorrente fosse affetta dai vizi derivanti dall’illegittima verifica condotta dal dirigente, il quale si era sostituito al RUP senza che ne ricorressero i presupposti. Ha conseguentemente accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia degli atti impugnati e fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 12 maggio 2026, con compensazione delle spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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