Accesso del dipendente di società in house alle progressioni di carriera dei colleghi (TAR Puglia n. 95 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è una posizione strumentale riconosciuta a chi sia titolare di una diversa situazione giuridicamente tutelata e vanti, in collegamento a quest’ultima, un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti. L’esistenza di tale interesse è indipendente dalla sorte del processo principale nel quale la situazione sottostante viene fatta valere e dall’eventuale infondatezza della domanda giudiziale che il richiedente potrebbe proporre. I dipendenti di una società che rivesta la natura di organismo di diritto pubblico possono accedere agli atti inerenti il proprio rapporto di lavoro se significativamente connessi con interessi pubblici, come le progressioni in carriera e i provvedimenti attinenti all’auto-organizzazione degli uffici, con esclusione della quotidiana gestione del rapporto di lavoro. L’accessibilità a tali documenti non dipende dallo svolgimento di prove selettive di natura concorsuale, potendo predicarsi anche per progressioni disposte mediante verifica tecnica, e l’amministrazione non può opporre esigenze di riservatezza di carattere assoluto, dovendo attivare il procedimento di cui all’art. 3 d.P.R. n. 184/2006.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con funzioni tecniche, lamentava il mancato riconoscimento di un’adeguata progressione di carriera. Con istanza del 20 dicembre 2024, chiedeva alla società l’accesso alla documentazione relativa all’avanzamento in carriera di quattordici colleghi individuati nominativamente, promossi successivamente a una certa data: bandi, avvisi di personale, commissioni esaminatrici, verbali di selezione, disposizioni organizzative e attestati formativi. La società respingeva l’istanza, eccependo la riservatezza dei dati personali dei terzi e segnalando la disponibilità di altra documentazione sul portale aziendale. Avverso il diniego, il dipendente proponeva ricorso al TAR, deducendo l’insussistenza delle ragioni di riservatezza e l’incompletezza della documentazione consultabile in azienda.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla società resistente, la quale negava la propria natura di organismo di diritto pubblico nei confronti dei propri dipendenti. Richiamando i precedenti delle Sezioni Unite e del Consiglio di Stato, il Collegio ha osservato che la società, concessionaria per la gestione della rete ferroviaria nazionale, è qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50/2016, con conseguente assoggettamento alla disciplina dell’accesso anche nei rapporti con i propri dipendenti.
Quanto al merito, il Collegio ha ritenuto non condivisibili le motivazioni del diniego. I documenti richiesti non attengono alla quotidiana gestione del rapporto di lavoro, ma alle progressioni di carriera e ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, settori di autonoma rilevanza pubblicistica. L’accessibilità a tali documenti non dipende dallo svolgimento di prove selettive concorsuali, potendo predicarsi anche per progressioni disposte mediante verifica tecnica delle caratteristiche del soggetto, modalità che non escludono il riflesso nella sfera del pubblico interesse.
Il Tribunale ha poi precisato che il ricorrente, in quanto dipendente, è titolare di una situazione giuridicamente tutelata e di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, a prescindere dalla fondatezza delle sue rivendicazioni in punto di demansionamento. Tale interesse è indipendente dalla sorte del giudizio principale e dall’eventuale infondatezza della domanda che il richiedente potrebbe proporre una volta conosciuti gli atti.
L’istanza non è stata ritenuta generica né esplorativa, essendo limitata a un arco temporale delimitato e riferita a dipendenti individuati nominativamente. Con riferimento ai dati personali dei terzi, il TAR ha escluso che possano venire in rilievo dati sensibilissimi, affermando che la società non può opporre esigenze di riservatezza di carattere assoluto, ma deve attivare il procedimento di cui all’art. 3 d.P.R. n. 184/2006, dando comunicazione dell’istanza ai controinteressati per consentire loro di formulare eventuale opposizione.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, annullando la nota di diniego e dichiarando l’obbligo della società di attivare il procedimento volto all’accesso entro trenta giorni, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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