Quantificazione del risarcimento da perdita di chance in sede di ottemperanza (TAR Basilicata n. 283 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza per la determinazione del risarcimento del danno da perdita di chance conseguente all’annullamento di un’aggiudicazione, il giudice amministrativo può validamente avvalersi di una verificazione tecnica, accogliendone le risultanze ove non emergano anomalie metodologiche. La quantificazione del danno, pur in assenza di una puntuale indicazione di tutte le voci di costo nell’offerta economica, può essere effettuata dal verificatore anche mediante criteri equitativi o inferenziali, purché fondati su dati, informazioni e chiarimenti resi dalla parte ricorrente. L’esclusione di voci di costo, quale quella per materiali di consumo o magazzino ricambi, non può essere operata in ragione della loro mera mancata indicazione in offerta, dovendosi evitare sia un’indebita locupletazione del danneggiato, sia una quantificazione errata dei costi di commessa. Il danno da perdita di chance, una volta individuato l’utile residuo al netto dell’aliunde perceptum, è soggetto alla riduzione equitativa nella misura del 30%.
Il Fatto
Le società ricorrenti, già vittoriose nel giudizio di annullamento dell’aggiudicazione di una procedura per l’affidamento in outsourcing di servizi di gestione e manutenzione e nel connesso giudizio risarcitorio definito con sentenza del TAR Basilicata n. 562/2024, hanno proposto ricorso per ottemperanza. Con tale pronuncia, il giudice aveva determinato i criteri per la quantificazione del danno, che la Regione soccombente avrebbe dovuto seguire nel formulare un’offerta risarcitoria. L’offerta presentata dalla Regione, pari a euro 10.492,55, non è stata ritenuta satisfattiva, sicché le società hanno chiesto in sede giudiziaria la determinazione della somma dovuta, quantificandola in un importo maggiore.
Il Tribunale ha disposto una verificazione tecnica per determinare la somma complessivamente dovuta. All’esito dell’istruttoria, il verificatore ha quantificato il danno in una somma superiore all’offerta dell’Amministrazione ma inferiore alla pretesa attorea.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando l’inadeguatezza dell’offerta formulata dalla Regione in esecuzione della sentenza n. 562/2024. Le risultanze della verificazione hanno dimostrato che la somma spettante alle ricorrenti è superiore a quella offerta, essendo stata determinata in complessivi euro 36.243,83, oltre rivalutazione e interessi. Il verificatore, conformandosi ai criteri del decisum, ha individuato il valore dell’offerta economica, scomputato i costi del personale e le altre componenti di spesa necessarie per l’esecuzione della commessa, così pervenendo alla quantificazione del margine di utile e, detratto l’aliunde perceptum, dell’utile residuo. Su quest’ultimo è stata applicata la riduzione del 30% per il danno da perdita di chance.
Il Tribunale ha disatteso le obiezioni delle ricorrenti circa la presunta erronea stima di alcune voci di spesa, ritenuta effettuata su basi equitative. Richiamando le controdeduzioni del verificatore, il Collegio ha affermato l’ortodossia metodologica dell’operato peritale: la mancata indicazione di alcune voci di costo nell’offerta economica non può condurre alla loro eliminazione, poiché ciò determinerebbe una quantificazione errata dei costi di commessa e potrebbe persino avvantaggiare le stesse ricorrenti in ragione di una carenza documentale. Ha quindi precisato che il giudizio risarcitorio non può condurre a indebite locupletazioni e che la prova del danno per equivalente grava sul danneggiato. L’utilizzo di criteri equitativi è stato ritenuto legittimo, in quanto fondato sui dati e chiarimenti forniti dalle parti, per supplire al deficit probatorio non imputabile all’Amministrazione. La stima delle voci in contestazione è risultata ancorata a elementi informativi desumibili dalla perizia prodotta dalle stesse ricorrenti nella fase di interlocuzione con la Regione.
Il Collegio ha concluso accogliendo il ricorso e quantificando la posta risarcitoria in euro 36.243,83. Ha condannato la Regione al pagamento delle spese di lite e ha liquidato il compenso al verificatore, ponendolo per 2/3 a carico dell’Amministrazione e per 1/3 a carico delle ricorrenti, in ragione della divergenza tra il petitum e l’importo riconosciuto.
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Nota della Redazione
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