Silenzio-rigetto sull’accesso agli atti del rapporto di ospitalità e tutela dell’ostensione (TAR Sicilia n. 1613 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-rigetto che si forma sull’istanza di accesso agli atti lede il diritto del richiedente alla piena conoscenza dei documenti afferenti alla propria sfera giuridica soggettiva. Una volta accertata l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, il diritto all’ostensione va riconosciuto. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi solo nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e devono essere motivati. In mancanza di una motivazione specifica e in assenza di una delle tassative ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, legge n. 241/1990, il ricorso avverso il silenzio è fondato e va accolto, con ordine all’amministrazione di esibire gli atti.

Il Fatto

La parte ricorrente ha presentato all’Istituto intimato un’istanza di accesso agli atti, formulata ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 e, in via subordinata, dell’art. 5, d.lgs. n. 33/2013. L’istanza mirava a ottenere copia della documentazione relativa al proprio rapporto di ospitalità e residenzialità con la struttura, compresi il contratto stipulato con l’Istituto e l’autorizzazione di residenza.

L’amministrazione non ha riscontrato l’istanza, così lasciando formare il silenzio-rigetto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e del proprio diritto all’ostensione, con conseguente ordine di esibizione. L’Istituto non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ha esaminato la domanda muovendo dalla natura del silenzio formatosi sull’istanza. Ha qualificato il comportamento omissivo dell’amministrazione come lesivo del diritto della ricorrente a conseguire piena conoscenza di documenti che attengono alla propria sfera giuridica soggettiva.

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti sostanziali dell’accesso. Ha ravvisato un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. Non ha individuato alcuno dei casi in cui l’art. 24, legge n. 241/1990 consente di escludere l’esercizio del diritto di accesso.

Quanto alle modalità di esercizio, il Tribunale ha richiamato la disciplina della legge n. 241/1990, secondo cui il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. Ha poi sottolineato che il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati e sono ammessi solo nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge.

Nel caso concreto, l’amministrazione non ha fornito alcuna motivazione specifica per la mancata ostensione delle copie integrali dei documenti richiesti, non avendo dato alcun riscontro all’istanza della parte privata. Su queste basi, il ricorso è stato accolto, con accertamento del diritto della ricorrente a ottenere copia degli atti richiesti e ordine all’Istituto di esibizione entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha inoltre regolato il profilo delle spese, ponendole a carico dell’amministrazione soccombente e liquidandole in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori, con devoluzione a favore dello Stato ai sensi dell’art. 133, d.P.R. n. 115/2002. Ha infine ammesso la ricorrente al gratuito patrocinio in via definitiva, rinviando a un separato provvedimento la liquidazione delle competenze del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *