La revocazione non è un terzo grado di giudizio (Cons. Stato n. 10416 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a., l’errore di fatto che investa un punto controverso sul quale il giudice si sia espressamente pronunciato: in tal caso l’errore attiene alla valutazione o al giudizio e resta estraneo al rimedio rescindente. Parimenti non integra l’errore revocatorio la mancata espressa considerazione di un documento, che costituisce evenienza neutra, né la prospettazione che solleciti il giudice della revocazione a rivalutare l’intero thema probandum e decidendum. Il rimedio non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio non previsto dall’ordinamento.
Il Fatto
La società ricorrente propone revocazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dei titolari di una servitù di passaggio sul compendio produttivo della società, annullando il provvedimento comunale di accertamento di conformità rilasciato ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Il giudice d’appello aveva fondato la decisione sul presupposto che, al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria, la società avesse perso la titolarità del compendio, acquisito ope legis al patrimonio comunale. La ricorrente deduce due errori di fatto: l’erronea percezione dell’oggetto dell’ordine di demolizione, riferito anche al corpo denominato A, e il mancato esame di un’ordinanza cautelare che aveva sospeso l’efficacia di quell’ordine.
Resistono gli intimati; il Comune si costituisce aderendo al gravame. La causa è trattenuta in decisione senza discussione orale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile e affronta separatamente i due motivi rescindenti. Quanto al primo, osserva che la circostanza della sottoposizione a demolizione del corpo A costituisce un punto controverso della lite, sul quale la sentenza impugnata si è espressamente pronunciata, dissentendo dalla tesi della società ed elencando le circostanze dalle quali si evince univocamente che il manufatto era da demolire.
Da ciò deriva l’inapplicabilità del rimedio: non costituiscono causa di revocazione l’errore di valutazione o di giudizio, l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, né le ipotesi in cui la questione sia risolta sulla base di canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione. Si tratta di un ipotetico errore di giudizio, censurabile solo con l’appello, non con la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un terzo grado di giudizio. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 8966 del 2025, sez. VI, n. 8377 del 2025 e sez. V, n. 7818 del 2025.
Quanto al secondo motivo, il giudice d’appello non era tenuto a considerare l’ordinanza cautelare n. 398 del 2012: la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, facendo venir meno gli effetti della misura cautelare, è stata pubblicata il 28 aprile 2016, mentre l’istanza di accertamento di conformità è stata presentata il 17 novembre 2016, oltre il termine di legge per la demolizione.
Il Collegio ribadisce inoltre che la mancata espressa considerazione di un documento è evenienza neutra, che non integra il vizio revocatorio, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 8778 del 2025 e sez. III, n. 4041 del 2016. Infine rileva che i motivi sollecitano inammissibilmente una rivalutazione dell’intero thema decidendum, in particolare là dove contestano il mancato esame della circostanza che una DIA non era stata impugnata, annullata o revocata (sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 8967 del 2025).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a., con condanna in solido della società e del Comune.
Nota della Redazione
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