La decadenza dalla nomina del docente supplente è controversia di lavoro devoluta al giudice ordinario (TAR Puglia n. 97 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la controversia concernente la decadenza di un docente dalle graduatorie provinciali per le supplenze, disposta con annotazione informatica del sistema SIDI. L’impugnazione di tale atto non concerne una procedura concorsuale per l’assunzione, né un atto di macro-organizzazione, ma incide su una determinazione puntuale, espressione dei poteri gestori del datore di lavoro. La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato dalla causa petendi, ossia dall’intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio. Ove la domanda sia finalizzata al ripristino del rapporto di lavoro o all’accertamento del diritto alla prestazione lavorativa, la cognizione appartiene al giudice ordinario, il quale, se rilevanti, disapplica gli atti amministrativi illegittimi.
Il Fatto
Un docente, regolarmente inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Bari per il biennio 2024/2026, riceveva, mentre si trovava all’estero, la convocazione per la stipula di un contratto di supplenza annuale. Il ricorrente, dichiarando di non voler rinunciare alla nomina ma di essere temporaneamente impossibilitato a prendere servizio per motivi familiari documentati, chiedeva il differimento della presa di servizio ai sensi dell’art. 13, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024.
A seguito di una seconda convocazione, l’Ufficio Scolastico Provinciale comunicava con una risposta automatica la dicitura “Decade dalla nomina”, con conseguente blocco della convocabilità del docente per l’intero anno scolastico. Il ricorrente impugnava la registrazione informatica SIDI e gli atti conseguenti, chiedendo l’annullamento, l’accertamento del diritto al differimento, il ripristino della convocabilità e il risarcimento dei danni. L’Amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama l’art. 63 del decreto legislativo n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l’assunzione. La giurisdizione del giudice amministrativo residua solo per le controversie in materia di procedure concorsuali, per gli atti di macro-organizzazione e per gli atti regolamentari o amministrativi generali direttamente lesivi.
Il Collegio osserva che la giurisdizione si determina in base alla domanda e che rileva il petitum sostanziale, identificato dalla causa petendi, ossia dall’intrinseca natura giuridica della posizione dedotta. Nel caso di specie, il ricorso non è volto all’annullamento di atti generali sulle procedure GPS, ma contesta la specifica annotazione SIDI e la comunicazione di “decadenza dalla nomina”, in considerazione dell’asserito diritto al differimento della presa di servizio e alla conseguente assunzione.
Le determinazioni contestate non riguardano la formazione della graduatoria né l’inserimento del docente, ma costituiscono meri atti di gestione della graduatoria già esistente, legati a un potere operante su un piano paritetico. L’impugnazione della decadenza e dei dinieghi di stipula è funzionale al ripristino dell’asserito diritto individuale alla prestazione lavorativa, con la conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi degli artt. 9 e 11 Cod. proc. amm., con indicazione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’esito di rito.
Nota della Redazione
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