Inammissibile il ricorso contro il silenzio senza una valida istanza di rilascio del contrassegno di invalidità (TAR Puglia n. 83 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione è inammissibile quando manchi un atto di impulso procedimentale riconducibile alla parte istante. Non può qualificarsi come valida istanza la pec inoltrata dal difensore che si limiti a rappresentare l’impossibilità di formalizzare la domanda, senza che dalla stessa emerga la volontà della diretta interessata di ottenere il provvedimento richiesto. L’azione avverso il silenzio, pertanto, postula la previa presentazione di una domanda idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere in capo all’ente.

Il Fatto

La ricorrente, madre di una persona con disabilità grave, esponeva di essersi rivolta alla Polizia Municipale del Comune per ottenere il rilascio del contrassegno di invalidità per il figlio, senza riuscire a formalizzare l’istanza. A seguito di una pec inoltrata dal proprio difensore all’indirizzo istituzionale del Sindaco, lamentava il mancato riscontro e proponeva ricorso ai sensi degli artt. 117 e 117-bis cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inadempimento serbato dall’Ente territoriale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il thema decidendum riguarda la sussistenza dei presupposti dell’azione avverso il silenzio-inadempimento, la quale richiede che l’amministrazione sia rimasta inerte rispetto a una domanda formalmente proposta dalla parte interessata.

Dall’esame della documentazione in atti è emerso che la sola pec depositata risultava inoltrata il 17 ottobre 2024 dal difensore della ricorrente all’indirizzo di posta elettronica certificata del Sindaco. In tale comunicazione, tuttavia, il legale si limitava a rappresentare che la propria assistita, pur avendo contattato la Polizia Municipale, non aveva potuto formalizzare l’istanza di rilascio del contrassegno, senza riprodurne il contenuto né manifestare una volontà procedimentale riferibile direttamente alla ricorrente.

Il Tribunale ha pertanto escluso che tale pec potesse integrare una valida domanda di rilascio del contrassegno, difettando i requisiti minimi dell’atto di impulso: la provenienza dalla diretta interessata e la sostanza di una richiesta provvedimentale. L’assenza di un’istanza ritualmente proposta comporta che non sia mai sorto l’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di un presupposto processuale.

La pronuncia chiarisce che l’azione contro il silenzio non può supplire alla mancata attivazione del procedimento da parte dell’interessato, né sanare l’omessa formalizzazione della domanda. La natura degli interessi coinvolti — afferenti a una condizione di fragilità — ha nondimeno indotto il Collegio a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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