Progressione verticale, valutazione dei titoli e principio di autoresponsabilità nella domanda di partecipazione (TAR Lazio n. 898 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale tra aree, disciplinate dall’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 13, commi 6-8, CCNL 16 novembre 2022, la valutazione del titolo di studio avviene in base al requisito di accesso dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione. Il mancato possesso del requisito alternativo, quale il diploma di scuola secondaria, comporta l’attribuzione di zero punti per il titolo universitario, senza che l’amministrazione debba attivarsi d’ufficio o in soccorso istruttorio. Grava infatti sul candidato il principio di autoresponsabilità, per cui ciascuno sopporta le conseguenze degli errori commessi nella formulazione della domanda, per ragioni di par condicio competitorum. La violazione della quota di genere nella commissione giudicatrice non vizia le operazioni concorsuali, salvo che non denoti una condotta discriminatoria.
Il Fatto
Il Comune di Aprilia indiceva una procedura selettiva per la progressione tra l’area degli istruttori e quella dei funzionari, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo di polizia locale, riservata al personale di ruolo dell’ente. Il ricorrente, dipendente inquadrato nell’area degli istruttori dal 2002 e in possesso di laurea triennale in Scienze politiche, partecipava alla selezione dichiarando esclusivamente il titolo universitario, senza menzionare il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Collocatosi al quinto posto in graduatoria con 63 punti, a pari merito con due candidate che lo precedevano per la maggiore anzianità di servizio, impugnava gli atti della procedura deducendo plurimi vizi di legittimità e l’erronea valutazione dei propri titoli.
La Motivazione della Corte
Il tribunale ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nell’ambito dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, che consente, sino al 31 dicembre 2025, la progressione tra aree con procedure valutative riservate al personale in servizio, in deroga al titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno. Ha quindi precisato che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, trattandosi di posizioni di interesse legittimo pretensivo.
Quanto al primo motivo di ricorso, il collegio ha escluso che la violazione della quota di genere nella composizione della commissione possa costituire causa di invalidità delle operazioni concorsuali, richiamando il costante orientamento per cui la mera sproporzione non esplica effetti vizianti. Ha inoltre ritenuto legittima la scelta regolamentare di affidare la presidenza della commissione al segretario generale dell’ente, non ravvisando nell’attribuzione dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione alcuna incompatibilità ai sensi dell’art. 11, d.P.R. n. 487/1994, norma di stretta interpretazione non estendibile in via analogica.
Nel merito della valutazione dei titoli, la sentenza ha affermato che il ricorrente, avendo partecipato alla selezione senza dichiarare il possesso del diploma di scuola superiore, non poteva giovarsi della deroga prevista dalla tabella C del CCNL, che richiede alternativamente dieci anni di esperienza con il diploma ovvero cinque anni con la laurea. Il titolo universitario è stato quindi correttamente valutato come requisito di accesso con attribuzione di zero punti. L’amministrazione non era tenuta a considerare d’ufficio il diploma non dichiarato, essendo precluso ogni intervento in soccorso istruttorio volto a sanare errori della domanda.
Il tribunale ha infine rigettato le ulteriori censure: l’abilitazione al pilotaggio di droni non è spendibile in un corpo di polizia locale, non essendo tali corpi annoverati tra le Forze di polizia legittimate all’impiego di velivoli senza pilota ai sensi dell’art. 5, comma 3-sexies, d.l. n. 7/2015; le doglianze relative ai titoli delle controinteressate sono state dichiarate generiche e non delibabili; il criterio di preferenza per la maggiore esperienza è stato correttamente applicato a favore delle candidate a pari merito. La domanda risarcitoria è stata respinta in conseguenza del rigetto della domanda annullatoria, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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