Corretta la sentenza: il procedimento da riavviare è il P.A.U.R., non la verifica di V.I.A. (TAR Sardegna n. 612 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di cui il giudice amministrativo ordina il riavvio, a seguito dell’accoglimento del ricorso, deve essere individuato sulla base dell’oggetto dell’istanza originariamente presentata e poi archiviata dall’amministrazione. L’erronea indicazione, nella parte motiva e nel dispositivo della sentenza, di un procedimento diverso da quello effettivamente instaurato dal ricorrente costituisce errore materiale, ai sensi dell’art. 86, comma 1, cod. proc. amm., e non vizio logico della pronuncia. Esso va pertanto corretto, su istanza di parte, con la sostituzione della denominazione errata con quella corretta, senza che ciò comporti una nuova valutazione del merito della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Sardegna il provvedimento con cui la Regione Autonoma della Sardegna aveva comunicato l’improcedibilità e l’archiviazione del procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.), relativo a un impianto agro-fotovoltaico. Con sentenza n. 367 del 18 febbraio 2026, il Tribunale aveva accolto il ricorso, annullando il provvedimento di archiviazione e affermando l’obbligo per la Regione di riavviare il procedimento.
Tuttavia, nel par. 11 della parte motiva, richiamato in dispositivo, il procedimento da riavviare era stato erroneamente indicato come “istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale“, anziché come istanza di rilascio del P.A.U.R., che costituiva l’oggetto reale dell’istanza originariamente archiviata. La società, con istanza depositata il 9 marzo 2026, ha pertanto chiesto la correzione dell’errore materiale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto la domanda di correzione, inquadrandola nell’istituto dell’errore materiale di cui all’art. 86, comma 1, cod. proc. amm. La disciplina consente al giudice, su istanza di parte, di correggere le omissioni e gli errori materiali che non comportino una nuova pronuncia sul merito della controversia.
Il Collegio ha rilevato che il riferimento all’istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. costituisce un mero errore materiale, in quanto il procedimento che deve essere riavviato aveva effettivamente ad oggetto un’istanza di P.A.U.R. Tale circostanza risultava inequivocabilmente dalla stessa sentenza, che aveva annullato il provvedimento di archiviazione relativo proprio al procedimento per il rilascio del P.A.U.R.
La correzione è stata quindi disposta nel senso della sostituzione dell’espressione errata con quella corretta, limitandosi a ripristinare la corrispondenza tra la pronuncia e l’effettivo oggetto del giudizio. Il Tribunale ha altresì ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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