Inscindibilità delle opere abusive impedisce il ripristino parziale del cancello (TAR Calabria n. 153 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la sostituzione di un cancello carraio mediante realizzazione di trave di fondazione in cemento armato, pilastri in ferro e nuove ante non integra gli interventi di edilizia libera né l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica prevista per la manutenzione, sostituzione o adeguamento dei cancelli. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica sono abusive e legittimano l’ingiunzione a demolire. Allorché le strutture abusive siano inscindibili e funzionalmente legate alle parti eventualmente conformi, il ripristino parziale non è ammesso e la demolizione deve essere integrale. Il titolare di enfiteusi su suolo comunale non può realizzare interventi non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un diritto di enfiteusi su un terreno di proprietà comunale, presentava nel gennaio 2021 una comunicazione di edilizia libera per sostituire un cancello carraio. Il Comune diffidava l’avvio dei lavori, ritenendo l’intervento riconducibile alla manutenzione straordinaria e quindi subordinato a titolo edilizio e ad autorizzazione paesaggistica. La diffida non era impugnata.
Successivamente la Polizia Locale e il tecnico comunale accertavano la realizzazione di una trave di fondazione in cemento armato, di pilastri in ferro e di un cancello di significative dimensioni, senza permesso di costruire e in area vincolata. Il Comune emanava quindi l’ingiunzione a demolire e il ripristino dello stato dei luoghi, notificata il 3 novembre 2021. La ricorrente proponeva ricorso per l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Sul primo motivo, la stessa ricorrente ammette di aver installato due profilati laterali in ferro e la guida di scorrimento, rivestendo poi i pilastri con assi di legno per avvitare le cerniere. La descrizione è inequivoca nel senso della realizzazione di una nuova opera, il che esclude la configurabilità di un legittimo affidamento. Il sopralluogo del 22 ottobre 2021 conferma dimensioni e consistenza dei manufatti.
La Corte rileva che l’intenzione di installare un cancello in ferro non è stata ripudiata, ma solo parzialmente ridimensionata con i rivestimenti in legno. Le nuove strutture sono abusive e le ante in tavole e rete metallica sono inscindibili da esse e funzionalmente legate. Ne deriva l’impossibilità di conservare le parti eventualmente conformi allo status quo ante e la necessità della demolizione integrale, salva la facoltà di richiedere un cancello integralmente analogo al preesistente.
Il secondo motivo è infondato: non si tratta di mera sostituzione, ma di un nuovo manufatto impattante in zona vincolata, in presenza di una diffida non impugnata neppure in via incidentale. Il terzo motivo, fondato sull’art. 2 d.P.R. n. 31/2017 e sull’allegato A, è respinto perché ricorre la sostituzione del cancello preesistente ma la realizzazione di opere ulteriori: la fattispecie esentata non ricomprende la nuova struttura portante.
Il quarto motivo, che rivendica la proprietà in capo alla ricorrente, è smentito dalle visure catastali e dall’atto di divisione del 2012. L’enfiteusi non consente interventi non conformi alla disciplina urbanistica e neppure impedisce l’applicazione dell’art. 35 del T.U. edilizia. Il quinto motivo cade perché la struttura è nuova per funzionalità, materiali e specifiche e insiste su corte comune. Il sesto, sulla genericità della motivazione, è respinto alla luce del carattere vincolato degli interventi di ripristino, come affermato da Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 9 del 2017.
Nota della Redazione
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