Energia eolica: il TAR Puglia respinge l’istanza cautelare per difetto di periculum (TAR Puglia n. 20 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di misura cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. richiede la prova, o quanto meno una puntuale allegazione, del periculum in mora, cioè del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato o dal protrarsi dell’inerzia. La mera deduzione di una generica “incertezza di pianificazione imprenditoriale” non integra tale requisito, che costituisce presupposto indefettibile per l’accesso alla tutela cautelare.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha avviato un procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per un progetto di impianto eolico on shore denominato “Lama Cupa”, composto da 14 aerogeneratori da 7 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 98 MW, con sistema di accumulo da 30 MW, ricadente nei comuni di Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle, Sammichele di Bari e Casamassima.

A fronte del silenzio dell’amministrazione sui termini procedimentali, la società ha diffidato il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e, successivamente, ha impugnato la nota di riscontro, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché il risarcimento dei danni per il ritardo nell’adozione dei provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha esaminato l’istanza cautelare presentata in via incidentale ex art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza dei requisiti propri della tutela cautelare: il fumus boni iuris e il periculum in mora.

La Sezione ha ritenuto che l’istanza non fosse “adeguatamente assistita” dal requisito del periculum, poiché la ricorrente aveva addotto ragioni generiche, sintetizzabili nella mera “incertezza di pianificazione imprenditoriale”. Tale allegazione è stata giudicata insufficiente a dimostrare il pregiudizio grave e irreparabile, che l’art. 55 cod. proc. amm. pone come presupposto indefettibile per l’adozione di misure cautelari.

Il Tribunale ha sottolineato la mancanza di puntuali allegazioni, ancor prima che di prova, sul danno concreto derivante dal protrarsi dell’inerzia amministrativa, richiamando la natura eccezionale e strettamente ancorata ai presupposti di legge della tutela d’urgenza.

In conclusione, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase incidentale e disponendo che l’ordinanza sia eseguita dall’Amministrazione e comunicata alle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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