Rinuncia alla tutela cautelare e decadenza del decreto monocratico (TAR Puglia n. 23 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla domanda cautelare, dichiarata dalla parte ricorrente in camera di consiglio, determina la decadenza del decreto cautelare monocratico eventualmente concesso, con conseguente cessazione della materia del contendere sull’istanza di sospensione. La pendenza del giudizio di merito non osta alla riassegnazione dell’area oggetto di concessione e all’espletamento delle relative procedure da parte dell’amministrazione, non ricorrendo i presupposti dell’urgenza ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una concessione per l’occupazione di suolo pubblico con un chiosco ubicato a Bari, impugnava la determina dirigenziale con cui il Comune aveva disposto la decadenza della concessione, ordinando la rimozione del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi. Unitamente all’atto principale, erano gravati gli atti presupposti e consequenziali, tra cui i verbali di accertamento e la comunicazione di avvio del procedimento.

Il ricorrente chiedeva la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato. Il Comune di Bari si costituiva in giudizio, insistendo per la definizione in forma semplificata della controversia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preso atto che il ricorrente, con dichiarazione resa a verbale, aveva rinunciato alla tutela cautelare, evidenziando la necessità di ulteriormente elaborare le difese nel merito. Nell’occasione, lo stesso aveva dato atto che, a seguito della scadenza naturale della concessione al 31.12.2025, aveva comunque terminato l’attività, chiudendo il chiosco.

Alla luce di tali allegazioni, il Collegio ha ritenuto che difettasse il requisito dell’urgenza richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm. per la definizione in forma semplificata invocata dal Comune. La pronuncia ha precisato che tale definizione non era neppure necessaria, atteso che la pendenza del giudizio non impedisce la riassegnazione dell’area e l’espletamento delle relative procedure.

Il Tribunale ha, pertanto, dato atto della rinuncia all’istanza cautelare, dichiarando la decadenza del decreto cautelare monocratico n. 424/2025 eventualmente concesso in via d’urgenza e disponendo la prosecuzione del giudizio di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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