Carenze istruttorie sulla vocazione agrivoltaica e discrezionalità amministrativa nel giudizio cautelare (TAR Puglia n. 18 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso un provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 d.lgs. n. 152/2006, le censure del privato che contestano il merito delle valutazioni tecniche dell’Amministrazione non sono assistite da idoneo fumus boni iuris, in ragione dell’ampia discrezionalità tecnica e amministrativa di cui l’Amministrazione è attributaria nella materia. Le carenze istruttorie rilevate in ordine alla definizione del modello gestionale dell’attività agricola assumono particolare rilievo, incidendo sulla corretta qualificazione dell’impianto e sulla possibilità di riconoscere allo stesso la natura di impianto agrivoltaico. Il pregiudizio patrimoniale, recessivo rispetto a una prognosi sfavorevole sulla fondatezza del ricorso, non integra i requisiti della gravità e dell’irreparabilità richiesti dall’art. 55 c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determina della Provincia di Foggia – Settore ambiente – n. 1700 del 10/10/2025, recante la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza 19,85 MW nel Comune di Serracapriola, nonché il presupposto parere del Comitato VIA. La società chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento, sostenendo l’illegittimità delle valutazioni operate dall’Amministrazione in sede di screening preliminare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, in una delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto le censure della ricorrente non assistite da idoneo fumus boni iuris. Il Collegio ha evidenziato la natura del procedimento di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 e l’ampia discrezionalità, tecnica e amministrativa, che connota le determinazioni dell’Amministrazione in materia di valutazione di impatto ambientale, tale da rendere non agevolmente sindacabili in sede cautelare le scelte operate.

Il TAR ha inoltre dato atto che il provvedimento impugnato aveva rilevato carenze istruttorie in ordine alla definizione del modello gestionale dell’attività agricola da adottare con l’impianto a regime, avendo l’Amministrazione ritenuto la relazione prodotta dalla società generica e applicabile ad una qualsiasi realtà agricola. Tali rilievi, ad avviso del Collegio, assumono particolare incidenza per la corretta qualificazione dell’impianto e per la possibilità di riconoscere allo stesso la natura agrivoltaica.

Quanto al danno lamentato, il Tribunale ha osservato che il pregiudizio paventato ha carattere patrimoniale, risultando recessivo a fronte di una prognosi sfavorevole sulla fondatezza del gravame e non connotato dai requisiti della gravità e della irreparabilità richiesti dall’art. 55 c.p.a. L’istanza cautelare è stata quindi respinta, con compensazione delle spese della fase incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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