Requisito reddituale nella regolarizzazione ERP e decurtazione del reddito da lavoro dipendente (TAR Lazio n. 14586 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di regolarizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il requisito reddituale del nucleo familiare deve essere accertato con riguardo alle dichiarazioni fiscali e non alle certificazioni uniche, le quali non rappresentano necessariamente il reddito complessivo dei contribuenti. Al reddito da lavoro dipendente e assimilato si applica la decurtazione del 40% prevista dall’art. 21 della l. n. 457/1978 e, per i soli altri componenti il nucleo, l’ulteriore riduzione del 50% ai sensi dell’art. 50, co. 2-bis, l.r. Lazio n. 27/2006. Il superamento dei limiti reddituali previsti per l’accesso e per la decadenza legittima il diniego di regolarizzazione. In presenza di un atto plurimotivato, l’accertata insussistenza anche di uno solo dei requisiti esonera il giudice dall’esame delle censure concernenti gli altri motivi ostativi, che non potrebbero comunque comportare l’annullamento del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determinazione con cui Roma Capitale aveva respinto l’istanza di regolarizzazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, presentata ai sensi degli artt. 140 e ss. della l.r. Lazio n. 1/2020. Il diniego si fondava su due motivi ostativi: la ritenuta insussistenza del requisito reddituale e la presenza di una precedente proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici. Il ricorrente contestava entrambe le ragioni, deducendo che l’amministrazione aveva considerato i redditi del 2021 in luogo di quelli del 2019 e che la decurtazione applicabile sarebbe stata del 50% e non del 40%.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondate le censure concernenti l’accertamento del requisito reddituale. Ha precisato che le C.U. non rappresentano il reddito complessivo dei contribuenti, non riguardando tutte le categorie di reddito ed essendo rilasciate da singoli sostituti d’imposta. L’amministrazione aveva correttamente fatto riferimento alle dichiarazioni fiscali, dalle quali emergeva un reddito del nucleo familiare superiore al limite massimo prescritto per l’ammissione al beneficio.
Dalla ricostruzione operata in sentenza risultava che il ricorrente aveva conseguito un reddito da lavoro dipendente di 42.994 euro, al quale andava applicata la decurtazione del 40% ex art. 21 della l. n. 457/1978, pari a 17.197,60 euro, con conseguente rilevanza di un reddito di 25.796,40 euro, oltre ai 720 euro da abitazione principale. Per il figlio, componente del nucleo, andava applicata prima la decurtazione del 40% e poi l’ulteriore riduzione del 50% prevista dall’art. 50, co. 2-bis, l.r. Lazio n. 27/2006, così da determinare un reddito complessivo del nucleo pari a 30.022,50 euro.
Tale importo risultava superiore sia al limite di accesso all’edilizia residenziale pubblica, pari a euro 20.876,99, sia al limite di decadenza, pari a euro 29.227,79, come individuati dalla determinazione regionale ratione temporis applicabile. Il superamento anche del solo limite di decadenza rendeva legittimo il diniego di regolarizzazione.
Quanto all’ulteriore motivo ostativo, il Collegio ha rilevato che l’accertata insussistenza del requisito reddituale esonerava dall’esame delle relative censure: trattandosi di atto plurimotivato, l’eventuale fondatezza delle doglianze non avrebbe potuto comunque comportare l’annullamento del provvedimento, la cui legittimità risultava già assicurata dalla sussistenza di una valida ragione di diniego.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità del caso emergenti dagli atti.
Nota della Redazione
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