Sospensione lavori stazione radio base: necessaria la fissazione del termine di efficacia (TAR Puglia n. 10 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la diffida a sospendere i lavori di installazione di una stazione radio base per reti di comunicazioni elettroniche che non rechi la fissazione di un termine di efficacia della sospensione. La mancata indicazione del termine configura un vizio del provvedimento in quanto l’efficacia temporale della misura è elemento essenziale per contemperare l’interesse pubblico alla verifica della compatibilità urbanistica con l’interesse dell’operatore allo svolgimento dell’attività di installazione. In sede cautelare, sussiste il periculum in mora in relazione al pregiudizio derivante dalla compressione dell’attività di potenziamento delle infrastrutture di rete mobile, trattandosi di servizio pubblico. Il Tribunale, nell’accogliere l’istanza cautelare, può disporre l’acquisizione della relazione tecnica allegata al Regolamento comunale per verificare la concreta possibilità di localizzazione alternativa dell’impianto.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, impugnava la diffida del Comune di Zapponeta del 9 ottobre 2025, con la quale le veniva intimato di sospendere i lavori di installazione di una stazione radio base, nonché il Regolamento comunale di settore approvato nel 2005, nella parte relativa all’art. 15. La società deduceva l’illegittimità del provvedimento per la mancata fissazione di un termine di efficacia della sospensione, evidenziando anche il perfezionamento del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003. Con domanda cautelare incidentale, chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nella fase cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito da fumus boni iuris, rilevando ad un sommario esame la probabile illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della mancata determinazione del termine di efficacia della sospensione dei lavori. Tale carenza è stata considerata sintomatica di un esercizio non corretto del potere, atteso che la misura sospensiva, non essendo temporalmente delimitata, si risolve in una sostanziale e indeterminata paralisi dell’attività autorizzata.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ne ha riconosciuto la sussistenza valorizzando la natura di servizio pubblico dell’attività di telefonia esercitata dalla ricorrente e i connessi obblighi di copertura del territorio. Il pregiudizio derivante dall’arresto dei lavori è stato quindi apprezzato in relazione all’interesse generale alla continuità e al potenziamento delle infrastrutture di rete mobile.
Il Tribunale ha, inoltre, ravvisato l’opportunità di acquisire la relazione tecnica allegata al Regolamento comunale di settore, al fine di verificare la concreta possibilità di una localizzazione alternativa dell’impianto, come prospettato dalla difesa del Comune resistente. Tale acquisizione è funzionale alla valutazione di merito della controversia, che avrà luogo all’udienza pubblica fissata per il 12 maggio 2026.
In accoglimento dell’istanza cautelare, l’ordinanza ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e ha disposto il deposito, da parte del Comune, della relazione illustrativa recante l’indicazione dei siti alternativi. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della natura interlocutoria della decisione.
Nota della Redazione
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