Oneri di sicurezza e costo della manodopera: no alla sospensione cautelare dell’aggiudicazione (TAR Puglia n. 13 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’aggiudicazione va respinta quando il ricorso appare, ad un sommario esame, infondato. In particolare, è legittima l’aggiudicazione disposta in favore dell’operatore economico che abbia indicato gli oneri di sicurezza aziendale nella stessa misura stimata dalla stazione appaltante e il cui costo della manodopera sia stato ritenuto adeguato e coerente con il ribasso proposto all’esito del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni. Non sussiste, inoltre, un obbligo di deposito dei bilanci in capo all’operatore economico aggiudicatario quando tale obbligo non sia previsto dalla legge in ragione della sua natura giuridica. Infine, non ravvisa profili di abnormità o irragionevolezza l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica quando la valutazione della commissione giudicatrice non risulti manifestamente illogica.

Il Fatto

Un consorzio di cooperative sociali, non aggiudicatario, impugnava dinanzi al TAR Puglia la determinazione con cui il Comune di Bari aveva disposto l’aggiudicazione del servizio di Segretariato Sociale in favore di un’associazione riconosciuta. Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’aggiudicazione e degli atti di gara, deducendo plurimi vizi di legittimità. Con ricorso per motivi aggiunti, il consorzio impugnava anche la determina a contrarre e l’art. 7.1 del Capitolato Speciale d’Appalto per la mancata previsione di un punteggio premiale per le politiche di parità di genere. Il ricorrente domandava, inoltre, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente pecuniario.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendo il ricorso infondato alla luce di una pluralità di profili. In primo luogo, ha evidenziato la corretta indicazione da parte dell’aggiudicataria degli oneri di sicurezza aziendale nella misura di € 520,00, coincidente con quella stimata dalla stazione appaltante. Tale circostanza, valutata unitamente all’analisi dell’offerta economica, ha condotto il Collegio ad escludere la configurabilità dei dedotti vizi. Il Tribunale ha poi considerato l’esito positivo della verifica di adeguatezza del costo della manodopera, svolta dalla stazione appaltante all’esito del sub-procedimento di cui all’art. 110, comma 5, lett. d) d.lgs. n. 36/2023, che aveva ritenuto le giustificazioni fornite adeguate e coerenti con il ribasso proposto. Con riguardo alla dedotta violazione dell’obbligo di deposito dei bilanci, il Collegio ne ha escluso la sussistenza in ragione della specifica natura giuridica dell’operatore economico aggiudicatario. Da ultimo, ha ritenuto insussistenti profili di abnorme o irragionevole attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, frutto della valutazione discrezionale della commissione giudicatrice. In ragione di tali considerazioni, il TAR ha respinto la domanda cautelare, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 7 luglio 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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