Servitù di uso pubblico su strada privata: gli indici di pubblicità prevalgono (TAR Campania n. 2179 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione comunale di uso pubblico di una strada privata può fondarsi su un complesso di indici di pubblicità, quali l’iscrizione nello stradario comunale, l’attribuzione di numerazione civica, la presenza di reti e opere di urbanizzazione pubbliche, lo svolgimento di servizi comunali di raccolta rifiuti e l’assunzione della manutenzione: tali elementi integrano una presunzione di pubblicità dell’uso, superabile solo con la prova contraria della natura privata. La circostanza che la strada sia priva di sbocco su pubblica via o piazza non è di per sé idonea a escludere la servitù di uso pubblico, quando gli altri indici convergano in senso contrario. Il giudice amministrativo può risolvere la questione della natura pubblica o privata della strada e della sussistenza della servitù in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., quando essa costituisca passaggio logicamente indefettibile per lo scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato, senza che ciò integri un accertamento petitorio riservato al giudice ordinario.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili confinanti con un’area privata denominata via San Vito, impugnavano la delibera consiliare con cui il Comune ne aveva dichiarato l’uso pubblico. La via, storicamente utilizzata come deposito di materiali lapidei, consentiva l’accesso a una strada pubblica ed era delimitata da un muro, senza ulteriore sbocco.

Il Comune aveva in precedenza autorizzato l’installazione di una sbarra all’ingresso della strada e, con successiva ordinanza, ne aveva disposto la rimozione; a quest’ultima aveva poi fatto seguito un provvedimento di revoca. Secondo i ricorrenti, tale sequenza avrebbe dimostrato l’insussistenza dell’interesse pubblico all’uso collettivo della via. Si costituivano il Comune e una controinteressata, con intervento ad opponendum di altri residenti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La contestazione dei provvedimenti di classificazione di una strada è normalmente rimessa al giudice ordinario, ma il giudice amministrativo può risolvere la questione della natura pubblica o privata della strada e della sussistenza della servitù di uso pubblico quando essa costituisca questione preliminare rispetto a una domanda rientrante nella sua giurisdizione. Nel caso di specie la questione non esauriva l’esito della lite, poiché i ricorrenti intendevano difendere un interesse legittimo a inibire l’accesso indiscriminato alla via.

Nel merito il ricorso è stato giudicato infondato. Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui l’approvazione della toponomastica accerta la presenza della strada ma non ne determina il regime giuridico, trattandosi di strumento di pubblicità privo di efficacia costitutiva. Ha inoltre ricordato che l’uso pubblico va escluso quando il passaggio sia esercitato unicamente dai proprietari di determinati fondi o rispetto a strade destinate al servizio di un singolo edificio o complesso di edifici.

Il Collegio ha tuttavia precisato che la presenza di illuminazione e la manutenzione della sede stradale da parte del Comune, pur non risolutive, costituiscono indici di un uso consentito alla collettività e non riservato in via esclusiva ai proprietari. L’iscrizione della strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico integra una presunzione di pubblicità dell’uso, superabile solo con la prova contraria della natura privata e dell’inesistenza di un diritto di godimento collettivo.

Nel caso concreto l’amministrazione ha offerto elementi convergenti: iscrizione nello stradario e numerazione civica, attraversamento da reti tecnologiche pubbliche, presenza di opere di urbanizzazione quali acquedotto e fognatura, servizio di raccolta rifiuti, manutenzione e pulizia a carico del Comune. A fronte di tali indici i ricorrenti non hanno opposto prove adeguate, cosicché perde rilievo la dedotta natura di strada chiusa e priva di collegamento tra due strade pubbliche.

Accertata incidentalmente, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., la sottoposizione della via a servitù di uso pubblico, il Collegio ha qualificato il provvedimento di revoca della precedente ordinanza di rimozione della sbarra come espressione di un’attività funzionale alla tutela dell’interesse pubblico al libero accesso, e non come atto di autotutela. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *