Pregresso servizio non integra il bisogno per il porto d’armi difensivo (TAR Calabria n. 1179 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del porto d’armi per difesa personale costituisce un’autorizzazione di polizia che deroga al divieto di detenere armi e non integra un diritto assoluto. L’art. 42 del R.D. n. 773/1931 subordina il rilascio alla sussistenza del «dimostrato bisogno dell’arma», che deve fondarsi su circostanze di fatto specifiche e attuali. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di ampia discrezionalità, in cui prevale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità rispetto a quello del privato. Il pregresso svolgimento di attività o professioni in contesti rischiosi non vale di per sé a integrare i requisiti di attualità, effettività e concretezza del bisogno. La validità annuale della licenza impone all’amministrazione una nuova valutazione dei presupposti, non condizionata dalle determinazioni precedenti.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e in quiescenza, aveva chiesto il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. A fondamento dell’istanza aveva richiamato l’immutabilità delle ragioni già valutate in precedenza: il lungo servizio prestato, gli ultimi venti anni al comando di reparti operanti in territori caratterizzati da pervasiva presenza di organizzazioni criminali, le attività di supporto aereo in operazioni di contrasto e i riconoscimenti ottenuti.
La Prefettura di Vibo Valentia aveva rigettato l’istanza, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorrente ha impugnato il diniego, unitamente agli atti presupposti e alle note informative dei Comandi dell’Arma, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti, nonché violazione del contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta entrambi i motivi. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 10-bis, l’amministrazione ha comunque dato riscontro alle osservazioni del ricorrente, sia pure con esito contestato in giudizio.
Sul merito, il Tribunale ricostruisce la natura dell’istituto: il porto d’armi rientra tra le autorizzazioni di polizia del Capo III del Titolo I del R.D. n. 773/1931 e costituisce deroga al divieto di detenere armi sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, si afferma che il porto d’armi può essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi sotto il profilo prognostico per l’ordine pubblico. La valutazione comparativa assume in questo settore carattere peculiare, perché prevale l’interesse pubblico alla sicurezza rispetto a quello del privato.
Con specifico riguardo alla difesa personale, l’art. 42 del R.D. n. 773/1931 esige il «dimostrato bisogno dell’arma». L’amministrazione deve quindi accertare un’effettiva necessità di circolare armato, ancorata a circostanze di fatto specifiche e attuali, non desumibile tout court dalla tipologia di attività o professione svolta in passato.
Applicando tali principi, il diniego non risulta viziato. L’istruttoria non aveva fatto emergere concreti e attuali elementi di rischio: il ricorrente non era stato vittima di minacce, aggressioni o ritorsioni da cui desumere, nell’attualità, un’esposizione al pericolo. La pregressa attività lavorativa, seppure meritevolmente svolta in ambienti ad alta pericolosità, non integra i requisiti di attualità, effettività e concretezza che giustificano la deroga al divieto di portare armi.
Quanto all’affidamento, la validità annuale della licenza prevista dall’art. 42 impone all’amministrazione una nuova valutazione dei presupposti, con riesercizio del potere non condizionato dalle determinazioni precedenti. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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