Carta del docente, il giudicato del giudice ordinario va eseguito dal Ministero (TAR Lombardia n. 2680 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inottemperanza al giudicato la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto alla carta del docente per specifiche annualità. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento, assegna un termine per l’accredito delle somme e nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, che opererà solo su istanza del creditore e senza compenso, trattandosi di funzione rientrante nei compiti istituzionali. La natura seriale della controversia, non implicante l’esame di distinte questioni di fatto e di diritto, giustifica una liquidazione delle spese di lite contenuta.
Il Fatto
Con una sentenza del Tribunale di Como – Sezione Lavoro, notificata al Ministero, il giudice ordinario aveva condannato l’Amministrazione a riconoscere la carta del docente per l’importo di 500,00 euro annui in favore di tre ricorrenti, per distinte annualità, per un complessivo di 1.500,00 euro ciascuno. Sul provvedimento si era formato il giudicato. Ritenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla pronuncia, gli interessati hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, constatando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 quale presupposto per l’azione di ottemperanza.
Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata. La pretesa creditoria risultava sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non aveva dedotto di aver adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, è stato nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, decorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Il Tribunale ha precisato che non è dovuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha riconosciuto la natura seriale della controversia, che non richiede l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, e ha liquidato la somma di 800,00 euro per compensi e spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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