Diritto alla riliquidazione del TFS con i sei scatti per il militare cessato a domanda (TAR Puglia n. 22 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il personale militare collocato a riposo a domanda, che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, ha diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990 e recepito dall’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, ma costituisce un mero onere che incide esclusivamente sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. L’eccezione di prescrizione del credito è inammissibile ove non sia provata dal debitore la data in cui il creditore ha avuto conoscenza dell’errore nella liquidazione.
Il Fatto
Due ex militari della Guardia di Finanza, collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio, adivano il TAR Puglia per ottenere l’accertamento del diritto al beneficio economico di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. L’Istituto previdenziale si costituiva eccependo l’infondatezza della domanda, per l’assenza di contribuzione previdenziale e di domanda di collocamento a riposo presentata entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, nonché la prescrizione quinquennale del credito per uno dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso in primo luogo l’eccezione di prescrizione, rilevando che, trattandosi di eccezione in senso proprio, grava sul debitore l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi. Nel caso di specie, l’INPS non aveva fornito prova della data di comunicazione dei prospetti di liquidazione o di pagamento del TFS, circostanza indispensabile per far decorrere il termine dalla conoscenza dell’errore, non desumibile dal solo importo accreditato sul conto corrente. La Corte ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807.
Quanto alla pretesa decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno, il Tribunale ha escluso che tale scadenza possa considerarsi perentoria, condividendo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231, secondo cui l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere alcuna conseguenza decadenziale dal mancato rispetto del termine. Tale termine rappresenta un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo, non sull’attribuzione del beneficio, come ribadito dalla Sezione II del Consiglio di Stato, n. 2831 del 20 marzo 2023, che ha evidenziato l’irragionevolezza di una diversa interpretazione, che determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento.
Nel merito, il TAR ha accolto il ricorso richiamando il quadro normativo: l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 prevede l’attribuzione dei sei scatti biennali al personale cessato per età, inabilità o decesso, estendendola al comma 2 al personale collocato a riposo a domanda con 55 anni di età e 35 di servizio. Il d.lgs. n. 165/1997 ha poi disciplinato la contribuzione per la base pensionabile, mentre l’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 ha confermato l’applicabilità del beneficio anche al trattamento di fine servizio per il personale cessato a domanda.
La giurisprudenza amministrativa, richiamata in motivazione — tra cui le pronunce del Consiglio di Stato n. 2833/2023 e n. 2986/2023 e diverse decisioni dei TAR — ha ormai consolidato l’orientamento favorevole al riconoscimento del diritto alla riliquidazione del TFS con l’inclusione dei sei scatti. La Corte ha pertanto ritenuto il mancato riconoscimento dell’INPS in contrasto con il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale, accogliendo la pretesa e compensando integralmente le spese di lite, in ragione della specificità della fattispecie e del rapporto di servizio intercorso tra le parti.
Nota della Redazione
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