Inammissibile l’ottemperanza per sentenze sul silenzio, salvo il difensore antistatario (TAR Calabria n. 670 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è ammesso il ricorso per ottemperanza ex art. 112 e ss. c.p.a. per dare esecuzione a una sentenza amministrativa resa in tema di silenzio ex art. 117 c.p.a., poiché tale rito speciale già consente, al comma 3, la nomina del commissario ad acta e, al comma 4, devolve al giudice la cognizione delle questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto. L’ottemperanza alle sentenze sul silenzio opera come fase esecutiva collegata senza soluzione di continuità al giudizio che definisce il ricorso, con conseguente inammissibilità della domanda autonoma e impossibilità di conversione quando il commissario sia già stato nominato. È invece ammissibile la domanda di ottemperanza proposta dal difensore antistatario per l’esecuzione del capo sulle spese di lite, non essendo egli parte del giudizio sul silenzio, con riconoscimento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e nomina del commissario per il caso di protratta inottemperanza.
Il Fatto
Una società ricorrente ha chiesto al TAR Calabria l’ottemperanza della sentenza n. 313 del 10 febbraio 2025, con cui il medesimo Tribunale aveva accolto il ricorso avverso il silenzio formatosi sull’istanza di conclusione del procedimento di approvazione della c.d. SAL BIS, con applicazione della revisione dei prezzi prevista dall’art. 26 d.l. n. 50/2022. Con il medesimo mezzo ha agito in proprio anche il difensore, per l’esecuzione del capo sulle spese di lite, distratte in suo favore quale difensore antistatario. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita. Il Collegio, con ordinanza n. 206 del 2 febbraio 2026, ha dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. di un possibile profilo di inammissibilità, concedendo termine per memorie. La parte ricorrente non ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il rito dell’ottemperanza non è esperibile per dare esecuzione a una sentenza resa in tema di silenzio ex art. 117 c.p.a. Il rito speciale già ammette, al comma 3, la possibilità di richiedere la nomina del commissario ad acta nella stessa sentenza o su successiva istanza dell’interessato, e al comma 4 prevede che il giudice conosca di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, comprese quelle inerenti agli atti del commissario. L’ottemperanza configura così una fase esecutiva collegata senza soluzione di continuità al giudizio che definisce il ricorso avverso il silenzio-rifiuto, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 4844 del 2015 e da successivi precedenti conformi.
Ad avviso del Tribunale, una diversa soluzione processuale determinerebbe un inutile aggravamento dei rimedi, poiché la legge già prevede uno strumento diretto per dare piena esecuzione alle sentenze che accertano l’inerzia amministrativa, consentendo l’immediata nomina del commissario che si sostituisca all’amministrazione inadempiente.
Nel caso di specie non è possibile procedere alla conversione della domanda di ottemperanza in istanza di nomina del commissario ex art. 117, comma 3, c.p.a., poiché con la sentenza resa all’esito del giudizio sul silenzio il Tribunale aveva già provveduto, per il caso di perdurante inerzia, alla nomina del Commissario, cui l’interessato può rivolgersi con apposita istanza. La domanda della società è pertanto inammissibile.
Quanto alla domanda del difensore, il Collegio non ravvisa le medesime preclusioni processuali, perché l’istante non era parte del giudizio avverso il silenzio. La domanda è quindi ammissibile e va accolta, essendo emerso che la sentenza, notificata all’amministrazione debitrice il 10 febbraio 2025, non è stata eseguita. L’amministrazione deve provvedere entro trenta giorni dalla notifica della decisione.
Il Tribunale riconosce altresì l’ammissibilità della domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, come confermato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014. Non sussistendo iniquità o cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege. È nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega, per il caso di inutile decorso del termine.
Nota della Redazione
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