Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 370 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando sia passata in giudicato una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del ricorrente a una prestazione pecuniaria e l’Amministrazione, ritualmente intimata, non vi abbia provveduto entro il termine dilatorio di centoventi giorni. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta che provveda in sua vece. L’ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro dinanzi al giudice amministrativo è disciplinata dall’art. 114 cod. proc. amm. e conferma la pienezza del rimedio esecutivo a tutela dell’interesse del creditore.
Il Fatto
La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza di una sentenza emessa dal giudice del lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte dell’Amministrazione. Con quel provvedimento il giudice ordinario aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico della Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un totale di € 2.500,00, oltre alla condanna alle spese di lite.
Notificato il titolo esecutivo, l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento entro il termine di legge. Da qui il ricorso per l’esecuzione del giudicato, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la domanda di ottemperanza muovendo dalla natura del titolo azionato, costituito da una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva. Ha verificato, anzitutto, la ritualità della notificazione del titolo all’Amministrazione intimata, quale presupposto dell’azione esecutiva.
Il TAR ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Esso opera a favore dell’Amministrazione per l’adempimento spontaneo prima dell’attivazione del rimedio.
Non risultando alcun pagamento, il Collegio ha ritenuto provata l’inottemperanza. L’Amministrazione convenuta, pur costituitasi, non ha svolto difese né ha dimostrato l’avvenuta esecuzione del giudicato.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il commissario ad acta con facoltà di delega e senza compenso, previa richiesta della ricorrente.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico della parte soccombente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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