Ottemperanza per la Carta elettronica del docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 479 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente all’accredito della Carta elettronica del docente costituisce titolo esecutivo, la cui esecuzione può essere ottenuta nelle forme del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’accoglimento della domanda comporta la condanna dell’Amministrazione ad eseguire la pronuncia nel termine assegnato e la nomina sin da ora del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere invece esclusa, oltre che per l’avvenuta nomina del commissario, qualora sussistano “altre ragioni ostative” riconducibili alla complessità del procedimento esecutivo, alla serialità del contenzioso e alla natura non alimentare del beneficio.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del docente la somma di euro 500,00, oltre accessori. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione, ma nessun adempimento era seguito.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Accertata la regolare notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni, ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni per l’esecuzione. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a dipendente pubblico.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, il TAR l’ha respinta. Pur richiamando la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che ha escluso preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti del debitore pubblico, il Collegio ha valorizzato il limite delle “altre ragioni ostative”. Ha osservato che l’esecuzione delle sentenze in materia di Carta del docente implica un procedimento complesso, coinvolgente una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, ed ha richiamato l’eccezionale mole di contenzioso seriale, nonché la natura non alimentare del beneficio, quale incentivo meramente eventuale e di impiego facoltativo.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta a complessivi euro 400,00 in considerazione della natura seriale del contenzioso e della sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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