ATTO DI OTTEMPERANZA: VERIFICA DELLA NOTIFICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO (TAR Puglia n. 14 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio costituisce presupposto processuale indispensabile. La mancata prova dell’avvenuta notifica del ricorso introduttivo, in assenza della costituzione dell’Amministrazione intimata, impone al giudice di invitare la parte ricorrente a depositare la documentazione necessaria prima di procedere oltre nell’esame della domanda. Il tribunale amministrativo, in composizione collegiale, può pertanto disporre un rinvio dell’udienza camerale per consentire l’integrazione probatoria, senza pronunciarsi nel merito della richiesta di nomina del commissario ad acta né sulla domanda di penalità di mora.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza avverso la sentenza n. 230/2024 del 5 febbraio 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva alle amministrazioni intimate nel febbraio 2024. Con il ricorso, la ricorrente chiedeva l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, ivi inclusa la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), del d.lgs. n. 104/2010.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che nel fascicolo di causa non risultava depositata la prova documentale dell’avvenuta notifica del ricorso introduttivo. Tale circostanza assume rilievo dirimente, poiché la notifica costituisce l’atto che instaura il contraddittorio e consente all’amministrazione intimata di costituirsi e difendersi.
Il tribunale ha inoltre evidenziato l’assenza di un atto di costituzione dell’Amministrazione chiamata a rivestire il ruolo di parte resistente. Tale mancanza, pur potendo derivare dall’omessa notifica, non consente al giudice di ritenere validamente instaurato il rapporto processuale né di procedere all’esame nel merito delle istanze formulate dalla ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto di non poter decidere la causa nell’immediatezza, disponendo l’invito alla parte ricorrente a depositare la prova dell’avvenuta notifica entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Contestualmente, ha rinviato la causa all’udienza camerale dell’11 febbraio 2026, riservando ogni valutazione successiva all’esito dell’integrazione documentale.
La decisione assume carattere interlocutorio, finalizzato esclusivamente a garantire il rispetto del contraddittorio e la corretta instaurazione del giudizio di ottemperanza, senza anticipare alcuna statuizione nel merito delle domande proposte.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.