Esaurimento degli effetti del provvedimento e improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere (TAR Sardegna n. 290 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora un provvedimento amministrativo abbia integralmente esaurito i propri effetti giuridici, e non sia stata presentata domanda risarcitoria, il ricorso per l’annullamento di tale provvedimento va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’interesse alla pronuncia caducatoria viene meno quando la norma su cui il provvedimento si fonda sia stata abrogata, facendo cessare l’operatività delle misure di salvaguardia applicate, e l’Amministrazione non abbia adottato alcun successivo atto basato sul nuovo quadro normativo. La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che introduce un divieto temporale di realizzazione di impianti a fonti di energia rinnovabile conferma il contrasto con i principi fondamentali di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Nuoro ha applicato le misure di salvaguardia previste dalla legge regionale Sardegna n. 5/2024 al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 8,1 MW, ritenendo l’area interessata sottoposta al divieto di realizzazione. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 22-bis del d.lgs. n. 199/2021, che qualifica come attività di manutenzione ordinaria l’installazione di impianti fotovoltaici nelle zone a destinazione industriale, e ha prospettato l’illegittimità costituzionale della normativa regionale. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale dell’atto impugnato, mentre il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non essendo impugnabile alcun atto a lui direttamente imputabile. Ha poi ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune, atteso che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia si fonda sulla considerazione che il provvedimento impugnato aveva applicato misure di salvaguardia previste dalla legge regionale n. 5/2024, la cui efficacia era temporalmente limitata a diciotto mesi. Tale legge è stata espressamente abrogata dalla successiva legge regionale n. 20/2024, pubblicata il 5 dicembre 2024, determinando la cessazione dell’operatività delle misure di salvaguardia. L’Amministrazione comunale non ha adottato alcun provvedimento successivo per dare attuazione, nel caso concreto, alla nuova disciplina.
Il Collegio ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 28/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale n. 5/2024, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE, nonché al d.lgs. n. 199/2021. La Consulta ha evidenziato che il divieto di realizzare impianti FER per diciotto mesi viola i principi di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e il divieto di introduzione di moratorie.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato, qualora un provvedimento amministrativo abbia esaurito i propri effetti e non sia stata presentata domanda risarcitoria, il ricorso per annullamento deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel caso di specie, l’interesse alla pronuncia caducatoria è venuto meno con l’entrata in vigore della legge regionale n. 20/2024, che ha fatto cessare le ragioni ostative all’intervento edilizio.
Il Collegio ha conseguentemente dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese di lite in ragione della complessità della fattispecie e del quadro normativo in cui l’Amministrazione ha operato.
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Nota della Redazione
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