Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per la Carta docente (TAR Puglia n. 16 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione, esulando dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione, debitrice di somme di denaro, non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di eccezioni in merito all’avvenuto adempimento legittimano l’ordine di integrale esecuzione del giudicato entro il termine di sessanta giorni.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro per il riconoscimento del beneficio economico della c.d. Carta docente nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020. Il giudice del lavoro ha accolto il ricorso, condannando il Ministero a garantire la fruizione del beneficio mediante accredito sulla carta elettronica, con le stesse regole previste per i docenti a tempo indeterminato.

La sentenza, divenuta definitiva e munita di attestazione di conformità, è stata notificata all’Amministrazione in data 22 aprile 2024. A fronte del perdurante inadempimento del Ministero, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute per ogni violazione o ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, osservando come la pretesa sia stata correttamente azionata ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. L’ambito del giudizio, tuttavia, resta circoscritto alla stretta esecuzione del dictum giudiziale, senza possibilità di estendere la cognizione a domande ulteriori.

Il Tribunale ha quindi accertato che la sentenza n. 514/2024 era stata trasmessa all’Amministrazione in copia conforme all’originale informatico in data 22 aprile 2024, con la conseguente decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tale termine risultava ampiamente spirato alla data di notifica del ricorso, avvenuta il 21 marzo 2025.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, né ha prodotto alcuna prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni nascenti dal titolo giudiziale, né ha fornito giustificazioni in merito all’inerzia serbata. Il Collegio ha pertanto ritenuto fondata la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.

La richiesta nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventualità di un perdurante inadempimento dopo la scadenza del termine, in considerazione delle carenze organiche dell’Amministrazione rilevate in cause analoghe. La domanda di condanna alle astreintes è stata invece respinta, in ossequio al consolidato orientamento della Sezione che esclude l’applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. nel caso di giudicati concernenti obblighi pecuniari. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *