Accesso agli atti e nullità del ricorso per omessa notifica al controinteressato (TAR Campania n. 875 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche nel giudizio sull’azione di accesso agli atti il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato, individuato o agevolmente individuabile secondo l’ordinaria diligenza, la cui sfera di riservatezza sia incisa dall’ostensione richiesta. Tale soggetto può essere identificato perché menzionato nella stessa istanza di accesso ovvero perché individuato dall’amministrazione nel procedimento avviato a seguito di detta istanza. La sua omissione rende il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 116, comma 1, c.p.a.
Il Fatto
Una società ricorrente espone di avere in corso un ampio contenzioso con un condominio, relativo a un contratto di appalto stipulato nell’ottobre 2021 per lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione di parti comuni dell’edificio. Nell’ambito di tale contenzioso la società presenta al Comune, in data 3 giugno 2025, un’istanza di accesso documentale per acquisire la documentazione edilizia depositata dal condominio presso lo sportello comunale, relativa al fabbricato e ad alcuni immobili privati in esso ubicati.
L’amministrazione riscontra negativamente l’istanza, rilevando l’assenza di un rapporto giuridico attuale tra la richiedente e il condominio e, dunque, il difetto di un interesse diretto, concreto ed attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. La società impugna il diniego e chiede il riconoscimento del proprio diritto di accesso, con ordine di esibizione dei documenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio un vizio di natura processuale. Il ricorso non è stato notificato ad almeno un controinteressato individuato o agevolmente individuabile, ossia un soggetto che dall’accesso vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza. Nella specie tale soggetto era l’amministratore del condominio, portatore degli interessi dell’intero edificio, il cui nominativo risultava espressamente indicato nella stessa istanza di accesso e nelle note comunali di diniego, nelle quali era stato coinvolto proprio nella veste di controinteressato.
Il Tribunale richiama il consolidato principio secondo cui la notifica ad almeno un controinteressato è condizione di procedibilità del giudizio di accesso, ove il predetto sia identificato o identificabile secondo l’ordinaria diligenza in base alla natura del documento richiesto. L’individuazione può derivare dalla menzione nella stessa istanza di accesso o dall’indicazione fornita dall’amministrazione nel procedimento conseguente. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4003 del 2021; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2634 del 2018; TAR Lazio Roma, Sez. III, n. 2379 del 2024; TAR Campania Salerno, Sez. II, n. 2360 del 2023.
Ne deriva che l’omessa notifica integra violazione dell’art. 116, comma 1, c.p.a., con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame, restando assorbita ogni censura nel merito.
In ragione della definizione in rito della controversia e della natura della questione, il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, con contributo unificato a carico della società ricorrente.
Nota della Redazione
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