L’ottemperanza per il giudicato del giudice ordinario sulla Carta del docente non ammette astreintes (TAR Puglia n. 1504 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Detto giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque, correlata al giudicato stesso. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta del docente e alla retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2018-2019, condannando l’Amministrazione al pagamento delle relative somme. La sentenza era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata.

A fronte del perdurante inadempimento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo esecutivo era stato notificato all’Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre accertato che la sentenza del giudice del lavoro aveva comprovata valenza di cosa giudicata, come da certificazione del Tribunale di Trani.

Il Collegio ha quindi rilevato che l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, provvedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate.

Quanto alla nomina del commissario ad acta, il TAR l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine assegnato, si protragga l’inadempimento, considerando il comportamento esecutivo rilevato in cause omologhe, in cui il ritardo è stato determinato da carenze organiche dell’Amministrazione.

La richiesta di condanna alle astreintes è stata invece respinta, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione. Il TAR ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite e disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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