Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 1501 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa sia trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse a coltivare il ricorso. In tale evenienza, il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente, una cooperativa edilizia in liquidazione, aveva chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia l’accertamento del proprio diritto alla restituzione di una somma complessiva di euro 51.246,16, oltre interessi e rivalutazione, che asseriva di avere indebitamente corrisposto al Comune di Barletta a titolo di oneri di urbanizzazione sui parcheggi obbligatori, ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge 24 marzo 1989, n. 122.

Con l’atto introduttivo era stata altresì domandata la condanna dell’ente territoriale alla restituzione della predetta somma o di quella diversa risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Il Comune si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente ricostruito l’iter procedimentale, evidenziando che, con ordinanza collegiale, era stata acquisita una relazione di chiarimenti dall’amministrazione comunale in merito alla realizzazione dell’iniziativa edilizia e al computo degli oneri di urbanizzazione.

Successivamente, con nota del 10 novembre 2025, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, e il Comune di Barletta ha aderito a tale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio ha richiamato il principio generale del processo amministrativo secondo cui la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa venga trattenuta per la decisione. In tale quadro, il giudice non dispone del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Pertanto, alla luce delle dichiarazioni delle parti, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. In ragione della pronuncia in rito, il TAR ha ravvisato le giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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