Regola del ne bis in idem applicabile alla nuova cartella quota latte (TAR Emilia-Romagna n. 1195 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo che annulla una cartella di pagamento per quote latte preclude, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., la possibilità che l’amministrazione emetta una nuova cartella per il medesimo debito, qualora ricorrano l’identità delle parti e degli elementi identificativi dell’azione. Il ne bis in idem opera non solo quando è chiesto l’annullamento degli stessi atti sulla base di identici motivi, ma anche quando i provvedimenti, pur diversi, siano legati da uno stretto vincolo di consequenzialità inerente al medesimo rapporto. L’annullamento della seconda cartella costituisce l’effetto diretto della violazione del giudicato e paralizza la fase riscossoria del credito.

Il Fatto

Il contribuente impugnava, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, la cartella di pagamento notificatagli il 18.7.2025 dall’Agenzia delle Entrate-Riscossioni su incarico di AGEA, con cui gli veniva richiesto il pagamento di un importo per quote latte relative all’anno 1997. Nel ricorso, il contribuente deduceva sette motivi di diritto, tra cui la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui lo stesso Tribunale aveva già annullato la medesima cartella, notificata nel 2015.

Le amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio contestando la fondatezza dei motivi e sostenendo che l’annullamento precedentemente disposto non avrebbe eliminato la posizione debitoria. Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2025, la domanda cautelare veniva accolta proprio in ragione dell’avvenuto annullamento della cartella con sentenza passata in giudicato. La causa era trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 maggio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando il principio di concentrazione delle tutele e la giurisdizione esclusiva in materia di quote latte di cui all’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. Tale giurisdizione abbraccia tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo supplementare, incluse quelle relative alla riscossione che si completa con la notifica delle cartelle esattoriali, restando escluse soltanto le fasi successive all’esecuzione forzata.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, di natura assorbente. È emerso, infatti, che la cartella di pagamento impugnata era già stata annullata dallo stesso Tribunale con una precedente sentenza passata in giudicato, la quale aveva riguardato la cartella notificata nel 2015 per il medesimo debito relativo all’anno 1997.

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza pacifica in materia di ne bis in idem, che vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, caratterizzata dall’identità delle parti e degli elementi identificativi dell’azione. Il divieto opera anche per provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità, come nel caso di specie, in cui la nuova cartella era inerente al medesimo rapporto già definito dal giudicato. Tale principio, applicabile al processo amministrativo tramite il rinvio di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a., risponde all’esigenza di evitare la ripetizione di attività processuali e la formazione di giudicati contrastanti.

Il Collegio ha precisato che il contribuente ha interesse all’annullamento anche dell’ultima cartella notificata, al fine di paralizzare la fase di riscossione del credito. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con l’annullamento del provvedimento impugnato e la condanna delle amministrazioni resistenti, in solido, alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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