Ottemperanza per il giudicato del giudice del lavoro: termine dilatorio e commissario ad acta (TAR Puglia n. 1505 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire promani da una sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte. La nomina del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non è automatica ma è riservata all’eventualità che, dopo tale termine, si protragga l’inadempimento. La mera carenza di organico dell’amministrazione non integra gli estremi per una pronuncia di condanna ai sensi della citata disposizione codicistica, dovendo essa essere valutata come causa giustificativa del ritardo nell’esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro una sentenza, depositata il 9 maggio 2024, favorevole alle proprie ragioni economiche. La sentenza, non impugnata nei termini di legge, era divenuta definitiva, come attestato dal funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 11 marzo 2025. Avendo l’amministrazione omesso di dare esecuzione al titolo giudiziale, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la fondatezza del ricorso, rilevando che all’amministrazione non risultava aver dato integrale esecuzione al giudicato. Ha quindi ordinato all’amministrazione di provvedere al pagamento di tutte le somme indicate nella sentenza del giudice del lavoro, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte. Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Collegio ha ritenuto di riservarla a una fase successiva, qualora l’inadempimento dovesse protrarsi oltre il termine assegnato. Il TAR ha motivato tale scelta richiamando l’orientamento secondo cui, in presenza di ritardi imputabili a mere carenze di organico dell’amministrazione, non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., disposizione che presuppone un’inottemperanza ingiustificata.
La sentenza ha, infine, condannato il ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario, e ha disposto l’invio di copia della decisione alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, ravvisando nella persistente inerzia un potenziale profilo di danno erariale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.