Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 2800 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento di somme di danaro decorre dalla notifica del titolo esecutivo e, in difetto di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, si nomina un commissario ad acta perché provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amministrativo, ha carattere discrezionale e può essere negata quando la sua applicazione non risulti equa. Nel giudizio di ottemperanza le spese relative ad atti successivi al giudicato sono dovute solo se funzionali all’introduzione del giudizio medesimo.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Nola, con la quale era stato accertato il diritto alla progressione professionale economica in favore del personale assunto con successione di contratti a tempo determinato. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero a corrispondere le differenze retributive, quantificate in € 5.724,51, oltre agli accessori di legge.

La sentenza era stata notificata e non impugnata. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è stata notificata al Ministero e avverso la stessa non è stato proposto appello, come attestato dalla cancelleria. Risulta inoltre ampiamente trascorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva, previsto per il completamento delle procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento di somme di danaro dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997.

Il Ministero non ha fornito prova dell’adempimento. Il ricorso è pertanto accolto: è ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora in un dirigente individuato dal Capo Dipartimento competente, con facoltà di delega, chiamato a compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Quanto al compenso del commissario, il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e l’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il compenso rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

In tema di spese, il Tribunale ha precisato che nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste per spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo e agli atti accessori, funzionali all’introduzione del giudizio. Non sono dovute le spese non funzionali, quali quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, poiché l’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *